Cassazione Penale, Sentenza n. 30556/2025 del 11/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di ricusazione del giudice Loredana De Franco per presunta parzialità in relazione alla sentenza resa nel processo "Nemea" (proc. n. 1206/2021), dove il Presidente aveva partecipato alla formazione della decisione che, secondo il ricorrente, avrebbe incidentalmente descritto Accorinti come "esponente di vertice" della cosca di Zungri; il ricorrente deduce che quelle affermazioni, basate sulle stesse fonti di prova poi utilizzate nel procedimento "Rinascita Scott", avrebbero anticipato il giudizio di responsabilità nei suoi confronti. Inoltre si censura una presunta contraddittorietà dell'ordinanza impugnata, che avrebbe prima dichiarato l'inammissibilità della ricusazione per mancata produzione documentale e poi ne avrebbe comunque esaminato e rigettato il merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse generico e confutativo e non si fosse confrontato con la ragione centrale dell'ordinanza impugnata (l'inammissibilità per mancata allegazione degli atti del processo cui la ricusazione si riferiva). Sul merito la Corte territoriale aveva motivato, senza vizi logici o giuridici, che i passaggi della sentenza "Nemea" relativi al ricorrente si limitavano a riportare ricostruzioni delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia riferite alla vicenda omicidiaria degli anni '90 e non costituivano anticipazione del giudizio di responsabilità nel processo "Rinascita Scott". Per queste ragioni la ricusazione è stata rigettata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Decisione depositata il 9 maggio 2025.
Norme richiamate
artt. 34, 36, lett. g), e 37 cod. proc. pen.
Il ricorrente ha invocato tali norme per censurare vizi di motivazione e presunta violazione delle norme sulla ricusazione e sulla determinazione del giudizio. Dalla sentenza emerge che la Corte non ha ritenuto provata la violazione invocata: ha considerato la doglianza generica e non supportata da elementi documentali idonei a dimostrare parzialità o anticipazione del giudizio.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla sanzione economica, la pronuncia è stata utilizzata per sostenere la possibilità di condannare il ricorrente al pagamento di una somma (Cassa delle ammende) anche qualora non sussista dolo, quando il ricorso sia manifestamente infondato o determinato da colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La ricusazione deve essere adeguatamente documentata: l'onere di allegazione degli atti rilevanti è essenziale; l'assenza di produzione documentale può portare a inammissibilità.
- Non ogni precedente intervento del medesimo giudice in altri procedimenti integra automaticamente un motivo di ricusazione: va verificato se le affermazioni precedenti costituiscono una reale anticipazione del giudizio o se sono mera esposizione di dichiarazioni di terzi.
- Le censure di contraddittorietà nella motivazione devono essere concrete e specifiche; una mera asserzione generica di contraddittorietà è spesso ritenuta inammissibile o confutativa.
- Quando il giudice di merito motiva che passaggi di una precedente sentenza sono riferimenti a dichiarazioni di collaboratori o ricostruzioni non vincolanti, la Cassazione tende ad escludere l'anticipazione del giudizio di responsabilità.
- Presentare ricorsi con argomentazioni generiche o prive di supporto documentale espone al rischio di condanna alle spese e a sanzioni economiche (es. Cassa delle ammende), anche se non è provata la mala fede.
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