Ordinanza n. 4424/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n.-OMISSIS- in data 20.04.2023 del Tribunale di -OMISSIS- (R.G.-OMISSIS-).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o non integrale esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario
Esito
La controversia
La parte privata ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario il 20 aprile 2023. Dal testo emerge che la scuola aveva riferito di avere adottato, il 20 febbraio 2024, un decreto autorizzativo di spesa in esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario pubblicata il 25 maggio 2022 e del successivo decreto ingiuntivo, trasmettendolo nella stessa data alla PEC della Ragioneria Territoriale dello Stato per il pagamento. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dal Ministero una relazione sui fatti di causa, con particolare riguardo alle attività già compiute o ancora in corso per l'integrale esecuzione del titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso per ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di depositare, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, una relazione di chiarimenti sulle attività poste in essere o in corso di espletamento per l'integrale esecuzione del giudicato, anche con riferimento al decreto autorizzativo di spesa adottato dalla scuola e alla sua trasmissione alla Ragioneria Territoriale dello Stato. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 16 settembre 2026. Non è stata adottata una decisione definitiva sull'avvenuta ottemperanza né sulle eventuali pretese economiche della parte privata.
Norme richiamate
Il ricorso è qualificato come giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo del giudice ordinario; il testo non riporta tuttavia un richiamo espresso alla disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando dagli atti non risulta con sufficiente chiarezza se l'amministrazione abbia integralmente eseguito il giudicato, il giudice può disporre un incombente istruttorio richiedendo all'amministrazione una relazione documentata sulle attività già compiute e su quelle ancora in corso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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