Cassazione Penale, Ordinanza n. 11827/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondata la doglianza sulla recidiva. La sentenza di condanna resa nei gradi di merito resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva: il ricorrente contestava, in sostanza, la valutazione della Corte territoriale sulla persistenza dei presupposti per applicare l'aggravamento per recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la censura, osservando che la motivazione impugnata dava conto del ragionamento sulla continuità tra i reati già giudicati e quello per cui si procede, indice dell'assenza di un effettivo processo di rivisitazione critica e della non occasionalità del nuovo illecito.
Norme richiamate
Norme incriminatrici poste a base della condanna confermata in appello, relative al furto aggravato.
recidiva
L'applicazione della recidiva è stata ritenuta correttamente motivata sulla base della continuità tra i precedenti reati e quello sub iudice, della mancata rivisitazione critica del proprio vissuto criminoso e della non occasionalità del nuovo illecito.
spese processuali
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Cassa delle ammende
È stata disposta la condanna al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La censura sulla recidiva è manifestamente infondata quando la motivazione di merito dia conto, in modo non apparente, della continuità tra i precedenti reati e quello oggetto di giudizio e della conseguente mancata emersione di un effettivo ravvedimento o processo di revisione critica.
- La recidiva può essere ritenuta sussistente anche valorizzando la non occasionalità del nuovo illecito e la persistenza di un collegamento con precedenti condotte criminose, purché il giudice di merito espliciti il relativo percorso argomentativo.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve in una doglianza manifestamente infondata, la Corte dichiara l'inammissibilità del gravame e applica le conseguenze economiche previste, incluse spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende.
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