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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05286/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Un soggetto sottoposto a detenzione domiciliare ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza con cui era stata revocata la misura alternativa. Nel ricorso ha dedotto un vizio di motivazione, contestando in sostanza la valutazione del fatto compiuta dal giudice di sorveglianza e sostenendo, implicitamente, che non ricorressero elementi incompatibili con il mantenimento del beneficio. La Corte rileva tuttavia che le censure mirano a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, mentre il provvedimento impugnato è sorretto da motivazione congrua e fondata sull'emersione di condotte incompatibili con l'applicazione della misura alternativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto diretti a ottenere una nuova valutazione del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto congrua la somma di euro 3.000.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito dedurre censure che mirino esclusivamente a una rivalutazione del fatto o delle prove, poiché ciò eccede i limiti del sindacato di legittimità.
  • Quando l'ordinanza del giudice di sorveglianza è sorretta da motivazione congrua e coerente, fondata su condotte incompatibili con il mantenimento della misura alternativa, il ricorso per cassazione che attacchi tale valutazione di merito è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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