Cassazione Civile, Ordinanza n. 03021/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di sfratto per morosità promosso da un Comune nei confronti del conduttore di un immobile ad uso diverso, nel quale il conduttore era subentrato. Il Tribunale aveva dichiarato risolto il contratto di locazione per inadempimento del conduttore e lo aveva condannato al pagamento dei canoni scaduti e non versati. La Corte d'appello aveva confermato la decisione. Successivamente il conduttore aveva proposto revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. avverso la sentenza d'appello, deducendo vizi qualificati come errore di fatto percettivo; la Corte d'appello aveva però dichiarato l'inammissibilità della revocazione ritenendo che i vizi denunciati non avessero natura revocatoria. Avverso tale sentenza di inammissibilità il conduttore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Il testo dell'ordinanza non specifica il contenuto analitico dei tre motivi, ma evidenzia che la Corte si è pronunciata solo sulla necessità di riunire questo ricorso a quello già pendente contro la sentenza d'appello di merito.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei motivi del ricorso, limitandosi a rilevare che era già pendente un distinto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello di merito, la quale costituiva anche l'oggetto della revocazione decisa con la sentenza impugnata. Richiamando il principio per cui, in caso di contemporanea pendenza, i ricorsi per cassazione contro la sentenza di merito e contro quella che decide la revocazione devono essere riuniti per connessione, la Corte ha disposto la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. 9552/2018 R.G., per la trattazione unitaria in camera di consiglio. L'ordinanza non definisce il merito delle impugnazioni, ma si chiude con la sola statuizione di riunione.
Norme richiamate
La revocazione era stata proposta per errore di fatto percettivo, ma la Corte d'appello aveva escluso che i vizi dedotti rientrassero in tale categoria e la Cassazione non entra nel merito di tale qualificazione.
art. 398, quarto comma, c.p.c.
La Corte d'appello aveva disposto la sospensione del giudizio di cassazione pendente mentre era trattata la revocazione.
La riunione dei ricorsi per cassazione proposti contro la sentenza di merito e contro la sentenza resa sulla revocazione è disposta in via analogica, per connessione tra i provvedimenti impugnati.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.
Massime di principio
- Quando pendono contemporaneamente in cassazione il ricorso contro la sentenza di merito e quello contro la decisione resa sulla revocazione della medesima sentenza, i giudizi devono essere riuniti per essere trattati congiuntamente, in applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c..
- La connessione tra sentenza di merito e sentenza che definisce la revocazione giustifica la trattazione unitaria, poiché l'esito del giudizio sulla revocazione può incidere sul ricorso proposto contro la decisione originaria.
- La qualificazione del vizio denunciato come errore di fatto revocatorio attiene al vaglio di ammissibilità della revocazione, ma nell'ordinanza in esame la Corte di cassazione non affronta il merito della qualificazione, limitandosi alla regola processuale della riunione.
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