Cassazione Penale, Sentenza n. 50735/2023 del 19/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catania che aveva rigettato la richiesta di riabilitazione relativa a quattro sentenze e, in via subordinata, la riabilitazione parziale con riferimento alla sola sentenza n. 1064/08 del 21/4/2008 (irrevocabile il 1/2/2011) per il reato previsto dall'art. 73 D.P.R. 309/1990. Il Tribunale aveva motivato il rigetto richiamando informative delle forze dell'ordine che attribuivano al ricorrente un furto nel 2016 e minacce nel 2019, nonché il mancato risarcimento del danno derivante dal reato di furto. Con l'avvocato il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione: (i) omissione di motivazione specifica rispetto alla richiesta di riabilitazione parziale per il reato ex art. 73 (argomentando che tale reato non prevede un danneggiato e che quindi il richiamo al mancato risarcimento non è pertinente); (ii) mancato confronto con le censure sulle informative delle forze dell'ordine, che secondo la difesa erano erroneamente interpretate (la querela per minacce sarebbe stata rimessa e la denuncia per furto risultata infondata e non sfociata in procedimento).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso per carenza motivazionale. Ha richiamato il principio secondo cui il giudice d'impugnazione deve prendere in considerazione e rispondere alle censure difensive specifiche e puntuali, non potendo limitarsi a ripetere i ragionamenti del primo grado. Il provvedimento impugnato è stato dunque annullato e la causa rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Catania per nuovo esame dell'opposizione, con esigenze di motivazione adeguata rispetto ai punti contestati.
Norme richiamate
Rilevato che il reato previsto dall'art. 73 (illecito in materia di stupefacenti) non comporta in genere la presenza di un "danneggiato" che imponga il risarcimento quale condizione per la riabilitazione; pertanto il richiamo generico al mancato risarcimento non è pertinente rispetto alla domanda di riabilitazione parziale per tale fattispecie
Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017 - Floresta; Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014 - M.)
Principio consolidato che il giudice d'impugnazione è obbligato a confrontarsi esaurientemente con le censure specifiche e puntuali della difesa e a motivare perché le ritiene infondate; la mera ripetizione della decisione di primo grado senza risposta alle obiezioni costituisce vizio di motivazione
Massime di principio
- Quando si chiede la riabilitazione parziale per reati senza un danneggiato (es. art. 73 D.P.R. 309/1990), il giudice non può fondare il diniego su argomenti relativi al mancato risarcimento del danno a meno che non sia dimostrata una correlazione specifica
- Le informative delle forze dell'ordine devono essere valutate con attenzione: se la difesa dimostra che una querela è stata rimessa o che una denuncia è infondata/inesistente, il giudice deve valutare e motivare tale circostanza prima di attribuire rilievo ai fatti segnalati
- Il giudice d'impugnazione è tenuto a rispondere punto per punto alle censure specifiche della difesa; la mancata risposta o una motivazione generica determina l'annullamento del provvedimento con rinvio
- In presenza di motivazione insufficiente del provvedimento di rigetto della riabilitazione, la via del ricorso conduce spesso all'annullamento e al rinvio per un nuovo esame, non necessariamente all'accoglimento della domanda, ma a un giudizio rinnovato con motivazione adeguata
- Chi propone opposizione o impugnazione deve documentare puntualmente le circostanze (es. remissione della querela, esito non fondato di denunce) perché il mancato approfondimento da parte del giudice può costituire un motivo di successo dell'appello/ricorso
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