Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 35708/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione impugnata è quindi rimasta ferma quanto alla responsabilità e alla pena rideterminata dalla Corte di appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un imputato già assolto in primo grado e poi condannato in appello per alcuni reati patrimoniali; dopo un precedente annullamento parziale della Cassazione limitato a uno dei capi, la Corte di appello di Torino ha rideterminato la pena in anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 550 di multa per i residui capi 3, 4 e 10. L'unico motivo di ricorso per cassazione censurava la mancata applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare. La difesa sosteneva, in sostanza, che dovesse essere concessa la misura sostitutiva in luogo della pena detentiva. La Cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata perché riproponeva censure già esaminate e disattese dalla Corte di appello con motivazione logica e giuridicamente corretta; in particolare, la Corte territoriale aveva valorizzato le modalità insidiose delle condotte, commesse in danno di vittime anziane, e la presenza di un precedente penale per reato della stessa indole, elementi incompatibili con una prognosi favorevole sul rispetto delle prescrizioni connesse alla pena sostitutiva.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    "a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro"

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 610 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo; non determinabile.

Massime di principio

  • La censura sulla mancata concessione di una pena sostitutiva è inammissibile quando si risolva nella mera riproposizione di deduzioni già valutate e confutate dal giudice di merito con argomentazione non manifestamente illogica.
  • La scelta di negare una pena sostitutiva può essere sorretta da una prognosi sfavorevole sul rispetto delle prescrizioni, desunta dalle modalità insidiose del fatto e dai precedenti penali specifici o omogenei dell'imputato.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione della sentenza impugnata una diversa lettura del merito dei fatti, se la motivazione impugnata è razionale e coerente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.