Cassazione Penale, Ordinanza n. 07595/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata confermata la sentenza di appello di condanna per evasione dagli arresti domiciliari, con esclusione delle attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio ritenuto congruo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per evasione dagli arresti domiciliari. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'assenza del dolo; ha inoltre censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che tali motivi riproponevano doglianze già formulate in appello e già adeguatamente disattese, e li ha comunque ritenuti manifestamente infondati. In particolare, ha ribadito che il dolo del delitto di evasione è generico e consiste nella consapevolezza di allontanarsi senza autorizzazione, a prescindere dai motivi della condotta; ha inoltre osservato che il vizio parziale di mente non esclude la compatibilità con il dolo generico. Quanto alle attenuanti generiche e alla pena, ha ritenuto immune da censure la motivazione della Corte territoriale, fondata su numerosi e gravi precedenti penali, anche specifici, e sulle modalità del fatto, con determinazione della pena nel medio edittale e valutazione negativa del ravvedimento.
Norme richiamate
diminuente ex art. 89 cod. pen.
Il vizio parziale di mente può operare come diminuente, ma non esclude la configurabilità del dolo generico del delitto di evasione.
Massime di principio
- Il dolo del delitto di evasione è generico e si integra con la sola consapevolezza di allontanarsi senza la necessaria autorizzazione, senza che rilevino i motivi soggettivi che hanno determinato la condotta.
- Il vizio parziale di mente è compatibile con il dolo generico: l'accertamento dell'imputabilità e quello della colpevolezza attengono a piani distinti, pur dovendo il primo essere verificato con priorità.
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a reiterare censure già formulate in appello e già motivate in modo adeguato dal giudice di merito.
- La valutazione del diniego delle attenuanti generiche e della dosimetria della pena non è sindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia logica, congrua e sorretta da elementi quali precedenti penali, modalità del fatto e assenza di ravvedimento.
- La determinazione della pena nel medio edittale, ove coerentemente motivata in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, non integra vizio censurabile in sede di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07548/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07550/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07552/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07553/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07554/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07556/2025 del 25/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →