Cassazione Penale, Ordinanza n. 37121/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale alla pena di 2 anni di reclusione, con recidiva, per i reati di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, accertati in un comune della provincia di Napoli il 23 novembre 2021. In appello, la Corte, sulla base di un accordo intervenuto con il pubblico ministero ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena complessiva in 1 anno e 7 mesi di reclusione. Con il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, si deduceva la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 599-bis c.p.p., lamentando carenza o apparenza di motivazione quanto alla verifica dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 c.p.p. e quanto alla corretta qualificazione giuridica dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, quando la sentenza di appello è il frutto di un accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., la parte rinuncia a dedurre in cassazione questioni che rientrano nel perimetro dell'accordo, anche se rilevabili d'ufficio, con la sola eccezione dell'illegalità della pena. Nel caso concreto, le censure riguardavano profili preclusi dall'accordo e non denunciavano una pena illegale; pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice tra quelle poste a base della condanna di primo grado; nel provvedimento non viene rivalutata nel merito, poiché le censure sono dichiarate precluse dall'accordo in appello.
Norma incriminatrice tra quelle poste a base della condanna di primo grado; nel provvedimento non viene rivalutata nel merito, poiché le censure sono dichiarate precluse dall'accordo in appello.
L'accordo sulla pena in appello determina la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità questioni rientranti nell'oggetto dell'accordo, con effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, salvo il controllo sulla pena illegale.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È la base formale del motivo di ricorso, ma la censura viene ritenuta inammissibile perché volta a far valere questioni precluse dall'accordo ex art. 599-bis c.p.p.
Le eventuali questioni sulla immediata declaratoria di cause di proscioglimento non sono deducibili in cassazione quando la parte abbia aderito all'accordo sulla pena in appello, salvo l'ipotesi di pena illegale.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.
In caso di inammissibilità, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'accordo sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p. comporta una rinuncia implicita a dedurre in cassazione questioni che l'imputato avrebbe potuto far valere in relazione ai punti coperti dall'accordo, con effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità.
- Tale preclusione opera anche rispetto a questioni rilevabili d'ufficio, comprese le doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla ricorrenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo il solo sindacato sulla legalità della pena.
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di appello definita a seguito di concordato sulla pena è inammissibile se si limita a contestare profili coperti dall'accordo e non deduce una pena illegale.
- Quando non emergono elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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