Cassazione Penale, Ordinanza n. 14748/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo. Nel ricorso ha censurato l'affermazione di colpevolezza e, più in generale, la decisione di merito; tuttavia il testo evidenzia che tale doglianza riguardava una questione non dedotta con i motivi di appello. In appello, infatti, l'imputato aveva contestato solo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la quantificazione della pena e il diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. La Corte di cassazione ha quindi ritenuto che il ricorso investisse statuizioni di primo grado non devolute al giudice di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo relativo all'affermazione della colpevolezza introduceva una questione non devoluta in appello e, secondo il consolidato orientamento richiamato, le statuizioni del primo giudice non specificamente impugnate in appello passano in giudicato e non possono essere riproposte per la prima volta in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il ricorso è inammissibile quando propone censure su punti della decisione non devoluti al giudice di appello, perché su tali punti la sentenza di primo grado si è consolidata in giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere dedotti per la prima volta motivi che attengono a capi o punti della sentenza di primo grado non specificamente devoluti al giudice di appello; su tali punti si forma giudicato interno.
- La funzione del giudizio di cassazione non consente di ampliare il thema decidendum oltre quanto ritualmente dedotto nei motivi di appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella sua determinazione, deve essere disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La censura relativa alla colpevolezza è inammissibile se mira a riaprire una questione di merito non coltivata con specifico motivo di appello, essendo preclusa la sua rivalutazione in cassazione.
Come è indicizzato
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