Cassazione Penale, Sentenza n. 12107/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) censura sulla bancarotta fraudolenta documentale per presunta contraddittorietà e carenza motivazionale, con dubbio se la condotta fosse omessa tenuta (colpa) o sottrazione/distruzione (dolo specifico); 2) violazione in ordine alla prova della bancarotta fraudolenta distrattiva (patrimoniale), per mancanza di accertamento dell'effettiva esistenza e disponibilità della somma oggetto di presunta distrazione e insufficiente argomentazione sull'elemento psicologico; 3) vizi di motivazione in relazione al rigetto delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi relativi alla bancarotta documentale e alle attenuanti generiche, ritenendoli infondati; ha invece accolto il ricorso limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrattiva) e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame su quel capo, perché la motivazione non ha adeguatamente chiarito come, pur dichiarando le scritture incomplete e inattendibili, i giudici avessero poi ritenuto attendibili le annotazioni relative ai saldi di cassa e la disponibilità effettiva della somma contestata. Al giudice di merito è rimessa anche la valutazione sulle circostanze attenuanti e sull'eventuale applicazione dell'art. 219 co. 2 n. 1 L.F.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
tenuta della contabilita in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari o distruzione, sottrazione o occultamento dei libri e delle altre scritture contabili
La Corte distingue tra due ipotesi alternative: a) sottrazione/distruzione/occultamento (richiede dolo specifico) e b) tenuta della contabilita in modo da rendere impossibile la ricostruzione (ipotesi autonoma che, se i libri sono rinvenuti, richiede dolo generico); secondo orientamento recente, anche l'omessa o parziale tenuta deve rientrare nell'alveo della norma e, se finalizzata a recare pregiudizio ai creditori, è punibile con dolo specifico
Norma riferita alla bancarotta semplice documentale; la distinzione con l'art. 216 è fondamentale per qualificare se la condotta sia perseguibile a titolo di colpa o di dolo
Le scritture contabili producono effetto di prova tra le parti, ma la loro attendibilita deve essere valutata dal giudice in base all'intrinseco dato oggettivo; non puo farsi pieno affidamento su di esse quando risultino inattendibili
Riferimento procedurale alla relazione del curatore fallimentare quale fonte di prova utilizzata per la ricostruzione dei saldi e della contabilità
art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare
Norma richiamata in ordine alla possibile applicazione della circostanza attenuante relativa a piu fatti di bancarotta; la valutazione spetta al giudice di merito dopo il rinnovo dell'istruttoria
Massime di principio
- Distinguere chiaramente la fattispecie: omessa o parziale tenuta delle scritture puo integrare bancarotta documentale a dolo specifico solo se emerge l'intento di recare pregiudizio ai creditori; la sottrazione/distruzione/occultamento richiedono dolo specifico.
- Quando i libri risultano incompleti o inattendibili, i giudici non possono desumere la responsabilita patrimoniale (distrazione) basandosi meccanicamente sui saldi contabili: va prima valutata e motivata l'attendibilita delle annotazioni contabili o prodotte prove indipendenti della reale disponibilita delle somme.
- Per il reato di distrazione e necessario accertare la previa effettiva disponibilita dei beni o delle somme nell'impresa nella misura contestata; l'assenza di tale prova determina l'insufficienza della fattispecie penale patrimoniale.
- La mancata esibizione o giustificazione della destinazione di beni puo essere indizio rilevante, ma opera solo dopo che sia stata accertata l'effettiva esistenza delle risorse in capo alla societa; il giudice deve spiegare come ha valutato l'attendibilita delle scritture contabili.
- In casi simili il giudice di legittimita puo annullare con rinvio per lacune argomentative: il giudice di merito dovra integrare la motivazione e, se necessario, acquisire ulteriori elementi probatori prima di decidere su responsabilita patrimoniale e sulle attenuanti.
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