Cassazione Penale, Sentenza n. 37102/2023 del 11/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del GIP (17/02/2023) che respingeva la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora con prescrizioni notturne. Il ricorrente contestava la motivazione del giudice sotto tre profili principali: mancata, contraddittoria e manifesta illogicità nella valutazione della gravità del quadro indiziario (sostenuta su tracce documentali ritenute esigue) e nella valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari di prevenzione speciale, dando rilievo a elementi astratti nonostante il decorso del tempo e la maggiore gravosità della posizione di altri sodali.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il petitum fosse vago e alternativo e che il ricorso mancasse della specificità richiesta per denunciare congiuntamente carenze di motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) ai sensi degli artt. 581, 591 e 606 c.p.p. Ha inoltre ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva valorizzato la partecipazione del ricorrente al sodalizio (con apporto consulenziale e contatti con altri esperti), la professionalità e la reiterazione dei fatti, la precedente latitanza e la necessità di evitare contatti con altri indagati, come fondamento delle esigenze cautelari non detentive. Conseguentemente il ricorrente è stato dichiarato inammissibile e condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza redatta con motivazione semplificata.
Norme richiamate
Norma che disciplina il ricorso avverso ordinanze in materia di misure cautelari al giudice per le indagini preliminari/tribunale per il riesame; qui è il titolo dell'impugnazione originaria contro l'ordinanza del GIP.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Limita le censure in Cassazione in tema di motivazione; la Corte ha richiamato che la deduzione 'promiscua' e indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione è inammissibile senza specificazione dei singoli profili.
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Richiede specificità nei motivi di ricorso per consentire l'esame di legittimità; la Corte lo ha invocato per ritenere il ricorso carente di specificità.
Norma procedurale richiamata a fondamento dell'onere di specificità nella impugnazione; la Corte l'ha utilizzata insieme all'art. 581 per dichiarare inammissibile la censura generica sui vizi di motivazione.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Definisce la pericolosità sociale anche in forma lieve come elemento valutabile per le esigenze cautelari; la Corte ha ricordato che tale pericolosità si desume congiuntamente da fatti storicizzati e dalla personalità dell'agente.
Regola l'adeguatezza delle misure non detentive (es. restrizioni territoriali) rispetto alle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale circa l'adeguatezza dell'obbligo di dimora con prescrizioni notturne.
Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile, tra cui condanna alle spese e sanzione in favore della Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente a 3.000 euro.
Massime di principio
- In Cassazione è necessario specificare chiaramente quale dei vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) si contesta e in quale passaggio motivazionale; censure generiche o 'promiscue' sono inammissibili.
- Non è possibile utilizzare la sede di legittimità per riesaminare ex novo la valutazione degli elementi indiziari ove il ricorso si limiti a proporre una diversa valutazione di merito, salvo novità rilevanti e formalmente ammesse.
- Le esigenze cautelari possono essere fondate sulla combinazione delle modalità dei fatti (reiterazione, professionalità) e della personalità dell'agente (es. precedente latitanza); tali valutazioni, se motivate in modo lineare, sono difficilmente sindacabili in cassazione.
- Un petitum ampio e alternativo che non distingue chiaramente le censure a supporto delle richieste cautelari espone il ricorrente al rischio di inammissibilità per difetto di specificità.
- Ricorsi ritenuti infondati o carenti di specificità possono comportare condanne alle spese processuali e sanzioni pecuniarie a titolo di ammenda.
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