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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20625/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, cittadino georgiano arrivato in Italia pochi giorni prima dell'arresto, aveva definito il procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti davanti al Tribunale di Bolzano, che gli aveva applicato la pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 225 di multa per tentato furto in abitazione. Con il ricorso per cassazione, il difensore deduceva: 1) l'inosservanza dell'art. 143 c.p.p. per mancata nomina di un interprete all'imputato, con conseguente mancata libera espressione della volontà e nullità della sentenza e degli atti precedenti, inclusi udienza di convalida e giudizio direttissimo; 2) l'erronea qualificazione giuridica della fattispecie come tentato furto in abitazione, sostenendo che non fossero ravvisabili gli estremi del tentativo; 3) l'erronea applicazione dell'art. 444 c.p.p. per mancata compiuta valutazione del fatto concreto e motivazione meramente adesiva all'accordo delle parti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché dagli atti risultava che il ricorrente conosceva sufficientemente la lingua italiana, aveva risposto alle domande di rito in udienza di convalida e non aveva mai eccepito prima la mancanza di conoscenza dell'italiano; inoltre, in tema di alloglotto, l'obbligo di traduzione richiede la prova della mancata conoscenza della lingua italiana e, comunque, l'interessato deve indicare un interesse concreto e attuale a dolersi della nullità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che nei casi di patteggiamento il ricorso per cassazione sulla qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo in presenza di errore manifesto, palesemente eccentrico rispetto al capo d'imputazione, mentre nel caso concreto tale evidenza mancava e il motivo era formulato in termini fattuali. Il terzo motivo è stato giudicato generico e comunque estraneo ai motivi di ricorso esperibili ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché la doglianza sulla valutazione del fatto e sulla motivazione non rientra tra i vizi deducibili. Conseguentemente, è stata dichiarata l'inammissibilità senza formalità di procedura, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.p.

    L'obbligo di traduzione e di assistenza linguistica non sorge per la sola nazionalità straniera, ma presuppone la prova della mancata conoscenza della lingua italiana; la parte che deduce la nullità deve inoltre allegare un interesse concreto, attuale e verificabile.

  • art. 444 c.p.p.

    Nel patteggiamento il giudice recepisce l'accordo delle parti, ma il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti previsti dalla legge, tra cui l'errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    La denuncia dell'erronea qualificazione del fatto è consentita solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile dal testo della sentenza e palesemente eccentrico rispetto all'imputazione; non sono ammissibili doglianze che richiedano valutazioni in fatto o probatorie.

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    L'erronea qualificazione giuridica del fatto costituisce errore di diritto deducibile con ricorso per cassazione, ma nei casi di patteggiamento resta soggetta ai limiti speciali dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura.

  • art. 56 c.p.

    Norma richiamata nella qualificazione del reato contestato come tentativo.

  • art. 624-bis c.p.

    Norma del delitto contestato, qualificato nel provvedimento come tentato furto in abitazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione contro la qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore sia manifesto e immediatamente rilevabile dal testo del provvedimento, senza necessità di valutazioni in fatto o probatorie.
  • La mera qualità di imputato straniero non basta a imporre la traduzione degli atti o la nomina dell'interprete: occorre la prova della mancata conoscenza della lingua italiana, desumibile o meno dagli atti di causa.
  • La deduzione di una nullità per mancata assistenza linguistica richiede l'allegazione di un interesse concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente il richiamo a un pregiudizio astratto o potenziale.
  • Nel patteggiamento, le censure sulla motivazione della sentenza e sulla valutazione del fatto concreto non sono deducibili oltre i limiti specifici stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Se dagli atti emerge che l'imputato ha compreso e interloquito in italiano senza eccepire tempestivamente la mancanza di interprete, la doglianza relativa alla violazione delle garanzie linguistiche tende a essere respinta o dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

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