Cassazione Penale, Ordinanza n. 35026/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha revocato l’affidamento in prova al servizio sociale, con decorrenza dal 1° febbraio 2026. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione dell’esistenza e della consistenza della violazione che aveva determinato la revoca, nonché alla data dalla quale la revoca era stata fatta decorrere. Con memoria pervenuta il 2 luglio 2026 ha inoltre chiesto la trattazione orale. La Corte ha ritenuto non accoglibile tale richiesta, poiché gli artt. 610 e 611 c.p.p. prevedono per la trattazione davanti alla Settima Sezione la camera di consiglio senza partecipazione delle parti. Quanto alle doglianze sulla revoca, il ricorso contestava la valutazione delle circostanze riportate nell’annotazione di polizia giudiziaria, comprese l’uscita di persone con bustine di stupefacenti occultate addosso, senza acquisti di prodotti regolarmente in vendita nel luogo, e il sequestro di 34.000 euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha giudicato manifestamente infondate e comunque aspecifiche le censure: il Tribunale di Sorveglianza aveva richiamato le circostanze descritte nell’annotazione di polizia giudiziaria, dato conto della verifica dell’attività compiuta e indicato le ragioni della revoca, inclusa la decorrenza dal 1° febbraio 2026. La valutazione è stata ritenuta coerente e logica, non sindacabile in cassazione, mentre il ricorso si limitava a proporre una lettura alternativa dei fatti. La richiesta di trattazione orale è stata respinta in ragione della disciplina della camera di consiglio davanti alla Settima Sezione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
gli artt. 610 e 611 cod. proc. pen. prevedono che l'udienza avanti la Settima Sezione sia fissata in camera di consiglio sensa la partecipazione delle parti
La richiesta di trattazione orale non è accoglibile nel procedimento davanti alla Settima Sezione, poiché l’udienza è fissata in camera di consiglio senza partecipazione delle parti.
gli artt. 610 e 611 cod. proc. pen. prevedono che l'udienza avanti la Settima Sezione sia fissata in camera di consiglio sensa la partecipazione delle parti
La disciplina richiamata esclude la partecipazione delle parti alla camera di consiglio davanti alla Settima Sezione e, per questa ragione, non consente la richiesta di trattazione orale.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, in modo aspecifico, si limiti a sollecitare una lettura alternativa delle circostanze di fatto già valutate dal giudice di sorveglianza.
- La valutazione del giudice di sorveglianza sulla revoca dell’affidamento in prova e sulla relativa decorrenza non è sindacabile in cassazione quando è sorretta da motivazione coerente e logica, fondata sulle circostanze concretamente esaminate.
- Nel procedimento davanti alla Settima Sezione, la richiesta di trattazione orale non può essere accolta quando la disciplina applicabile prevede la camera di consiglio senza partecipazione delle parti.
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