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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37272/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello che aveva confermato la condanna alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per il reato di omessa dichiarazione. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente confermato la responsabilità facendo leva su un metodo presuntivo/induttivo e che fosse stato illegittimamente negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Inoltre, nel testo del ricorso si valorizzava la circostanza che l'imputato avesse assunto la carica societaria solo un mese prima della scadenza del termine per la dichiarazione e che fosse un mero prestanome, estraneo alla gestione effettiva della società, assunta da altro soggetto. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale specifica doglianza sulla posizione di mero prestanome non era stata dedotta con i motivi di appello, come risultava dal riepilogo dei motivi riportato in sentenza e non contestato; le censure effettivamente proposte in appello riguardavano invece solo l'uso del metodo presuntivo/induttivo per affermare la colpevolezza e il diniego delle attenuanti generiche, doglianze cui la Corte territoriale aveva risposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo/inammissibile nella parte in cui introduceva una doglianza non dedotta in appello, ossia quella relativa all'essere l'imputato un mero prestanome e non il gestore effettivo della società. Ha inoltre osservato che le ulteriori censure proposte in appello erano state già puntualmente affrontate dalla Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    È la norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; la sentenza non ne sviluppa il contenuto, limitandosi a registrare la contestazione del reato tributario di omessa dichiarazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • sent. Corte costituzionale n. 186/2000

    È richiamata per il principio per cui la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella

    Richiamata quale precedente sull'obbligo di contestare, a pena di inammissibilità, il riepilogo dei motivi di appello ove non conforme ai motivi effettivamente proposti.

  • Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile

    Richiamata per il medesimo principio processuale relativo alla necessità di contestazione del riepilogo dei motivi di appello.

  • Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro

    Richiamata per il principio processuale sulla non conformità tra riepilogo dei motivi e motivi di appello.

  • Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli

    Richiamata come precedente conforme sull'onere di contestazione del riepilogo dei motivi di appello.

  • Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri

    Richiamata come precedente conforme sul medesimo principio processuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, una censura è inammissibile quando introduce per la prima volta una questione di merito non dedotta con i motivi di appello, soprattutto se il riepilogo dei motivi riportato nella sentenza impugnata non è stato specificamente contestato.
  • Se la sentenza di appello dà conto dei motivi realmente proposti e il ricorrente non contesta tale ricostruzione, la Corte di cassazione può ritenere tardiva la doglianza che miri a prospettare una diversa linea difensiva non devoluta al giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente deve essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La mera riproposizione in cassazione di censure già esaminate e risolte dalla Corte territoriale non supera il vaglio di ammissibilità se non si confronta realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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