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Ordinanza

Ordinanza n. 5241/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del 12.11.2025 della Commissione per gli accertamenti psicofisici con il quale la ricorrente è stata dichiarata non idonea all’ammissione al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di 25 Capi di 3° Classe da immettere nel Ruolo Marescialli della Marina Militare in servizio permanente nelle categorie Servizio Sanitario, Tecnici del Sistema di Combattimento, Supporto Servizio Amministrativo-Logistico del Corpo equipaggiamenti militari (C.E.M.M.) a causa di un “aneurisma del setto interatriale”; - della nota del 20.11.2025 -OMISSIS- del 20.11.2025 con cui la Scuola Sottoufficiali di Taranto della Marina Militare, in relazione alla richiesta della ricorrente di riammissione alle prove concorsuali, comunicava che “tale procedura non è contemplata nel concorso in oggetto”; - del provvedimento prot.n.M_DAB05933REG2025039298703-09-2025 con cui è stato indetto il bando di concorso, nella parte in cui all’art. 10 prevede che “Il giudizio di inidoneità, comunicato seduta stante agli interessati, è definitivo e comportata l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni” e nella parte in cui prevede che “…l’esito dell’accertamento attitudinale eventualmente disposto sarà considerato nullo”; - della Direttiva tecnica del 4 giugno 2014 in allegato al DM pubblicato sulla GU serie generale del 9 giugno 2014, richiamato dal bando, ove dovesse essere intesa in senso ostativo alle ragioni della ricorrente; - dei decreti di nomina delle Commissioni; - della graduatoria di merito eventualmente approvata; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 20/02/2026: - del Decreto della Direzione Generale per il personale militare prot. M_DAB05933DE120250001384 del 18.12.2025 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva di merito; - della ulteriore documentazione medica, sconosciuta a parte ricorrente al momento di proposizione del ricorso in quanto depositata solo in data 19.12.2025, nella parte in cui viene confermato il giudizio di non idoneità per la diagnosi “aneurisma del setto interatriale 1R”, questa volta però classificata come di lieve entità.

Giustizia amministrativa202514633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psicofisica ed esclusione da un concorso per il reclutamento di Capi di 3° Classe nel Ruolo Marescialli della Marina Militare, nonché gli atti conseguenti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio del 12 novembre 2025 con cui la Commissione per gli accertamenti psicofisici l’ha dichiarata non idonea al concorso a causa della diagnosi di aneurisma del setto interatriale. Ha contestato anche la comunicazione con cui l’Amministrazione ha negato la riammissione alle prove, le clausole del bando che qualificano come definitivo il giudizio di inidoneità e prevedono l’esclusione dal concorso, la Direttiva tecnica del 4 giugno 2014, i decreti di nomina delle Commissioni e gli atti successivi, inclusa la graduatoria definitiva. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria e la documentazione medica depositata dall’Amministrazione, nella parte in cui ha confermato la non idoneità per la medesima diagnosi, pur classificandola come di lieve entità. La ricorrente ha prodotto documentazione medica diretta a dimostrare l’insussistenza della causa di inidoneità o comunque la sua non rilevanza ai fini del reclutamento.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito né deciso la domanda cautelare, ritenendo necessario acquisire un accertamento tecnico sulla sussistenza dell’affezione contestata e sulla sua rilevanza ai fini dell’idoneità al reclutamento. Ha disposto, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., una verificazione in contraddittorio affidata alla Commissione sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare, con facoltà di avvalersi di specialisti. L’Amministrazione dovrà trasmettere alla Commissione la documentazione necessaria, comprese le norme e regole tecniche applicabili. La Commissione dovrà esaminare la documentazione medica, accertare l’esistenza, l’entità e gli eventuali effetti menomanti della patologia, indicare il codice attribuibile alla candidata e riferire sulla sua idoneità al reclutamento. Le parti dovranno essere previamente avvisate delle operazioni e potranno parteciparvi tramite difensore e consulente tecnico. La relazione dovrà essere depositata entro il 31 maggio 2026; la prosecuzione è stata fissata alla camera di consiglio del 17 giugno 2026. La decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della verificazione disposta dal giudice per acquisire elementi tecnici rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 66 c.p.a.

    Utilizzato quale base normativa per disporre la verificazione in contraddittorio sulla sussistenza e rilevanza della patologia contestata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla particolare tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore fondamento della protezione dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un giudizio di non idoneità psicofisica in una procedura concorsuale dipende dall’effettiva sussistenza, entità o rilevanza menomante di una patologia, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica in contraddittorio prima di decidere la domanda cautelare o il merito.
  • La verificazione relativa all’idoneità psicofisica deve esaminare non soltanto l’esistenza della patologia, ma anche la sua eventuale entità, gli effetti menomanti, il codice tecnico applicabile e la concreta incidenza sull’idoneità al reclutamento secondo le norme e regole tecniche pertinenti.
  • Nelle operazioni di verificazione le parti devono essere previamente informate del luogo e della data degli accertamenti e possono partecipare mediante il difensore e un consulente tecnico, con verbalizzazione degli eventuali rilievi.
  • Quando il giudizio amministrativo tratta dati relativi alla salute, la diffusione del provvedimento deve essere accompagnata dall’oscuramento delle generalità e di ogni elemento idoneo a rivelare lo stato sanitario delle persone interessate.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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