Cassazione Penale, Ordinanza n. 16758/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Lecce, lamentando, da un lato, vizi nella ricostruzione del fatto e nella valutazione del dolo richiesto per il reato contestato; dall'altro, l'omessa o erronea applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto non fosse di particolare gravità e/o presentasse i presupposti per il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze sul dolo e sulla ricostruzione del fatto sono generiche e ripetitive di motivi di appello già esaminati e respinti, mentre quelle sull'art. 131-bis investono valutazioni di merito sul grado di gravità e sull'abitualità del fatto, già motivate in modo congruo dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di appello fosse sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici sia quanto alla ricostruzione del fatto e al dolo del reato ex art. 334 c.p., sia quanto al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice per il reato oggetto di contestazione; la Corte ribadisce che per la sua integrazione è richiesto il dolo e che la motivazione della Corte d'appello sul punto era adeguata.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è negata perché la valutazione sulla gravità del fatto e sul carattere abituale attiene a profili di merito adeguatamente motivati.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura che si limiti a riproporre in modo generico motivi di appello già esaminati e disattesi è inidonea a superare la motivazione della sentenza impugnata e può condurre all'inammissibilità del ricorso.
- La valutazione sulla sussistenza del dolo, quando sorretta da una motivazione logica e coerente con la ricostruzione del fatto, non può essere efficacemente sovvertita in cassazione mediante deduzioni generiche o meramente assertive.
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione rilevanti; se il giudice di merito ha motivato congruamente sulla gravità del fatto e sull'abitualità, la doglianza è inammissibile o comunque infondata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la conseguenza processuale automatica è la condanna del ricorrente alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16674/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16677/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16715/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16716/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16717/2026 del 11/05/2026
- ordinanza_penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16718/2026 del 11/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →