Cassazione Penale, Sentenza n. 13195/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di L'Aquila che non aveva convalidato l'arresto in flagranza per la cessione di 0,49 grammi di cocaina dietro corrispettivo di euro 40,00. Il Giudice di merito aveva ritenuto il fatto non grave ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e non aveva riscontrato pericolosità del soggetto, evidenziando l'incensuratezza, l'assenza di resistenza e ritenendo non decisivo il rinvenimento di euro 395 in assenza di altra sostanza nello stesso veicolo. Il Pubblico ministero ha dedotto invece che dalla complessità degli elementi (irregolarità sul territorio nazionale, assenza di domicilio e di lavoro, possesso di banconote di piccolo taglio, uso di auto noleggiata, due smartphone e rifiuto di fornire i PIN) emergesse la pericolosità e la motivazione del diniego di convalida fosse erronea e parziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico ministero, annullando senza rinvio l'ordinanza di non convalida. Ha ritenuto legittimo l'arresto, osservando che, in sede di convalida, il giudice deve valutare l'operato della polizia giudiziaria sulla base della ragionevolezza e degli elementi allora disponibili, senza sindacare la gravità indiziaria riservata a fasi successive. La Corte ha ritenuto che la sommatoria delle circostanze indicate dal Pubblico ministero integrasse la pericolosità richiesta dall'art. 381, comma 4, cod. proc. pen., e che il giudice di merito avesse omesso di valutare compiutamente tutti gli elementi a carico.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73
La norma è richiamata in relazione alla qualificazione del fatto (detenzione/cessione di stupefacenti). La Corte non entra nel merito della qualificazione sostanziale ma prende atto che il Giudice di merito aveva valutato il fatto come non grave ai sensi del comma citato.
Codice di procedura penale, art. 381
art. 381 (e in particolare comma 4)
Stabilisce i presupposti per la convalida dell'arresto quando l'arresto è facoltativo; secondo la Corte la pericolosità dell'arrestato ai sensi del comma 4 può essere desunta dalla complessiva valutazione degli elementi concreti raccolti dalla polizia giudiziaria.
Codice di procedura penale, art. 380
Richiamato come riferimento ai reati rilevanti in situazione di flagranza; la verifica della sussumibilità nell'alveo degli artt. 380 e 381 è parte del controllo del giudice di convalida.
Codice di procedura penale, art. 386
Citato come termine procedurale da rispettare nella fase di convalida: il giudice deve verificare l'osservanza dei termini procedurali prima di valutare la legittimità dell'arresto.
Codice di procedura penale, art. 390
Richiamato per i termini procedurali relativi alla convalida e all'attività del giudice.
Codice di procedura penale, art. 391
Invocato dal ricorrente come norma collegata ai presupposti di convalida e controllo dell'operato della polizia giudiziaria; la Corte considera utile il richiamo agli artt. 381 e 391 per confermare l'interpretazione sul requisito della pericolosità.
Massime di principio
- In sede di convalida dell'arresto il giudice deve valutare la ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria sulla base degli elementi disponibili al momento, senza sindacare la gravità indiziaria riservata alle fasi successive.
- Quando l'arresto è facoltativo, l'autorità che ha operato l'arresto deve far emergere le ragioni della privazione della libertà (gravità del fatto o pericolosità dell'arrestato) nel verbale o in atti complementari; è sufficiente che le ragioni risultino dal contesto documentale, non necessariamente con una motivazione formale separata.
- La pericolosità richiesta per la convalida può emergere dalla valutazione complessiva e cumulativa di più indici (es. condizione di irregolarità, assenza di domicilio o lavoro, possesso di denaro in banconote di piccolo taglio, uso di veicolo a noleggio, presenza di più telefoni, rifiuto di collaborare), anche se singoli elementi considerati isolatamente non sarebbero decisivi.
- Il giudice non deve limitarsi a una lettura atomistica degli elementi di prova: l'omissione di esaminare compiutamente tutte le circostanze a carico può determinare la riforma dell'ordinanza di non convalida.
- La contestualizzazione del quantitativo di sostanza è rilevante, ma non esclusiva: anche cessioni di modica quantità possono, in presenza di altri indici, rivelare attività di spaccio professionale.
- Se il ricorso mira a sindacare una fase ormai perimata (es. convalida dell'arresto), la Corte può annullare senza rinvio quando la revisione non richieda ulteriori istruttorie e il problema riguarda la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria.
- Per evitare censure, la polizia giudiziaria dovrebbe documentare nel verbale o in atti complementari il quadro concreto e le ragioni che hanno giustificato l'arresto facoltativo.
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