Cassazione Penale, Ordinanza n. 29980/2025 del 29/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, limitatamente al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso sosteneva, in sostanza, che la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello fosse errata; tuttavia, dall'ordinanza risulta che la motivazione della sentenza impugnata era già sorretta da argomentazione sufficiente, non illogica e con adeguato esame delle deduzioni difensive, sicché la censura mirava a un nuovo vaglio di merito non consentito in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche si risolveva in una critica di merito non scrutinabile in sede di legittimità, poiché la sentenza impugnata era adeguatamente motivata e non presentava illogicità manifeste. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione sufficiente, non illogica e coerente sull'aspetto censurato.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della manifesta illogicità; se il giudice di merito ha esaminato le deduzioni difensive e le ha confutate con argomenti adeguati, la doglianza è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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