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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23324/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di legittimità l'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della corte d'appello deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato avviso sulla possibile sostituzione della pena detentiva in appello ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. e alla conseguente omessa sostituzione della pena. La doglianza era costruita sull'idea che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto attivarsi d'ufficio per la conversione della pena detentiva breve.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: ha affermato che il giudice d'appello non può disporre d'ufficio la sostituzione della pena detentiva breve se nell'atto di gravame non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta in tal senso. Ha richiamato il principio secondo cui la sostituzione della pena non rientra tra i benefici e le diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, c.p.p., norma di carattere eccezionale e derogatoria al principio devolutivo dell'appello. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 545-bis c.p.p.

    è la base normativa invocata dal ricorrente per sostenere l'obbligo di avviso e di valutazione della sostituzione della pena detentiva in appello; la Corte esclude che da tale disposizione discenda un potere/dovere officioso del giudice d'appello in assenza di specifica richiesta.

  • art. 597, comma 5, c.p.p.

    norma eccezionale e derogatoria al principio devolutivo dell'appello; i benefici e le diminuenti ivi elencati sono tassativi e la sostituzione della pena detentiva breve non vi rientra, sicché non può essere disposta d'ufficio dal giudice d'appello.

Massime di principio

  • In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice d'appello non può procedere alla sostituzione d'ufficio se l'impugnazione non contiene una specifica e motivata richiesta sul punto.
  • La sostituzione della pena detentiva breve non è assimilabile ai benefici o alle diminuenti tassativamente previsti dall'art. 597, comma 5, c.p.p., sicché non opera automaticamente nel giudizio di appello.
  • La previsione dell'art. 597, comma 5, c.p.p. ha natura eccezionale e costituisce deroga al principio devolutivo dell'appello; pertanto non è estensibile oltre i casi espressamente contemplati.
  • Una doglianza che assuma un omesso avviso o un'omessa applicazione d'ufficio della sostituzione della pena è manifestamente infondata quando il dato normativo e la giurisprudenza di legittimità richiedono un'iniziativa specifica della parte impugnante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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