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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24285/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per plurimi reati di usura (capi A,B,C,E,F,G,H,I,O) e per un reato di estorsione (capo D), contestando in particolare: 1) l'assenza di prova del suo apporto concreto e del dolo nelle condotte usurarie attribuitele in concorso col marito Moretti Walter (decaduto); 2) la mancata valutazione, o valutazione insufficiente, delle specifiche censure di impugnazione e delle deposizioni delle persone offese relative ai singoli capi; 3) errori e genericità nel calcolo e nella determinazione dei tassi usurari per i singoli episodi (mancanza di indicazioni su somme e termini); 4) l'assenza del dolo nella vicenda "Costantini" e la natura garantistica degli assegni che escluderebbe il dolo; 5) profili di insussistenza o attenuazione del reato di estorsione, e inesistenza dell'aggravante della pluralità di persone; 6) omessa perizia grafologica su documenti ritenuti determinanti (quaderno contabile e agenda); 7) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e vizi nella determinazione degli aumenti di pena in continuazione; 8) indeterminatezza delle statuizioni civili (assenza di quantificazione del profitto e contrasto con la revoca del sequestro).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nei termini; ha confermato la responsabilità penale della ricorrente per i reati di usura e per l'estorsione contestati in primo e secondo grado, valorizzando la duplice conformità delle decisioni di merito. La Corte ha richiamato e integrato le risultanze probatorie (intestazione di numerosi conti correnti, possesso e incasso di assegni intestati alle vittime, presenza a incontri con le vittime, protesti, intercettazioni e risultanze di perquisizione) ritenute convergenti nel dimostrare la piena e consapevole partecipazione della ricorrente all'attività usuraria posta in essere dal marito. Sui profili economici la Corte ha confermato il calcolo del Tribunale che ha individuato tassi usurari dal 48% al 79,59% annuo. La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (perizia grafologica) è stata ritenuta non necessaria alla luce della molteplicità e concretezza degli elementi acquisiti. Quanto alle statuizioni civili, la condanna al risarcimento è stata ritenuta conforme alla constatazione del danno e la liquidazione del danno patrimoniale è rimessa al giudice civile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e a rifondere alle parti civili Costantini Valeria, Costantini Fabio e Principi Andrea la somma complessiva di euro 6500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione al bilanciamento di circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha ritenuto che, pur considerate le attenuanti generiche, prevalgano le aggravanti per l'oggettiva gravità dei fatti, motivando il giudizio comparativo

  • art. 185 cod. pen.

    Richiamato per spiegare l'obbligo di risarcimento alle vittime per il danno determinato dal reato; la Corte ha confermato la responsabilità civile e rimesso la quantificazione del danno al giudice civile

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla determinazione degli aumenti di pena in caso di continuazione; la Corte ha ritenuto congrua la determinazione complessiva della pena operata dal giudice di appello

Massime di principio

  • La doppia conferma (sentenza di primo grado e appello conformi) rende più difficile per la Cassazione far valere un vizio di travisamento della prova: occorre dimostrare una macroscopica manifesta evidenza in contrasto con le prove acquisite.
  • La partecipazione concreta a reati commessi in concorso può essere desunta da più elementi di contorno convergenti (intestazione e movimentazione di rapporti bancari, possesso/incasso di assegni, presenza a incontri decisivi, intercettazioni, atti di protesto, risultanze di perquisizione) anche se non c'è una prova diretta per ciascun episodio.
  • La richiesta di ulteriori accertamenti tecnici (es. perizia grafologica) può essere respinta se i giudici ritengono sufficienti le prove già raccolte e la rinnovazione non appare necessaria per dirimere i punti cruciali del probatorio.
  • La determinazione del tasso usurario può essere effettuata sulla base della documentazione e della contabilità raccolta; è necessario però che il giudice motivi adeguatamente il calcolo tendenziale e la superamento della soglia di usura.
  • L'estorsione richiede prova della costrizione o della grave pressione economico-sociale subita dalla vittima; atti come il protesto o l'incasso anticipato di titoli possono integrare tale pressione se collegati alle condizioni di svantaggio delle vittime.
  • Le statuizioni civili derivano direttamente dalla condanna penale e la quantificazione del danno patrimoniale può essere rimessa al giudice civile per una più accurata determinazione.
  • Nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti il giudice di merito ha ampia discrezionalità purché motivi l'esito comparativo con riferimento agli elementi previsti dalla norma.

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