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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45280/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere la sua assenza colpevole basandosi sul solo rifiuto di eleggere domicilio nella fase iniziale del procedimento, senza verificare se fosse effettivamente instaurato un rapporto con il difensore d'ufficio al quale erano state effettuate le notifiche.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha confermato che, dopo le modifiche normative e l'orientamento delle Sezioni Unite, il requisito per la rescissione è l'"incolpevole mancata conoscenza" del processo: chi si pone volontariamente nelle condizioni di non ricevere notizia del procedimento (anche rifiutando di eleggere domicilio al momento dell'identificazione e sapendo che le notifiche sarebbero state fatte al difensore d'ufficio) non può ottenere la rescissione. La Corte ha ritenuto che il rifiuto di eleggere domicilio in data 7/2/2019 costituisse comportamento volontario idoneo a dimostrare la volontà di non partecipare, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    Regola i presupposti per la rescissione del giudicato in caso di procedimento celebrato in assenza: il condannato deve provare che l'assenza è stata dovuta a una incolpevole mancata conoscenza del processo. Il giudice valuta i comportamenti dell'imputato per accertare se l'assenza sia stata volontaria o incolpevole.

  • art. 420-bis c.p.p.

    Disciplina le ipotesi in cui il giudice può procedere in assenza dell'imputato: va coordinato con l'art. 629-bis per definire il significato di "incolpevole mancata conoscenza" e per valutare i presupposti della rescissione.

  • Legge 28 aprile 2014, n. 67 (art. 11, comma 6)

    Ha inciso sul regime del processo in absentia introducendo il principio che il centro dell'istituto è l'incolpevole mancata conoscenza da parte dell'imputato.

  • Legge 23 giugno 2017, n. 203

    Ha introdotto l'art. 629-bis in sostituzione del previgente art. 625-ter, consolidando il regime della rescissione del giudicato per processi celebrati in assenza.

  • Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (riferimento)

    Ha modificato l'art. 629-bis prevedendo una formulazione che raccorda espressamente i presupposti dell'art. 420-bis con la rescissione (modifica non applicabile al caso concreto, ma coerente con la giurisprudenza citata).

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico della parte soccombente: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese per il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato per processo celebrato in assenza richiede la prova che l'imputato non abbia avuto conoscenza del procedimento per cause non imputabili a lui ("incolpevole mancata conoscenza").
  • Comportamenti consistenti nel porre volontariamente se stessi nelle condizioni di non ricevere notizia del processo (es. rifiuto di eleggere domicilio, evitare rapporti con il difensore cui sono state inviate notifiche) possono essere valutati come volontaria sottrazione alla conoscenza e precludere la rescissione.
  • Non esiste un automatismo: il giudice deve valutare la sintomaticità dei comportamenti dell'imputato alla luce del coordinamento tra art. 420-bis e art. 629-bis; la valutazione è fattuale e richiede esame della concreta condotta e delle notifiche effettuate.
  • Se si riceve un provvedimento o si è identificati dalle autorità, è importante eleggere un domicilio o instaurare contatti con un difensore per evitare che la mancata ricezione di notifiche venga ritenuta volontaria.
  • Il carico probatorio grava sul condannato che chiede la rescissione: occorre documentare in modo convincente l'impossibilità oggettiva di conoscere il processo o l'assenza di colpa nella mancata conoscenza.

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