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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10519/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra più reati per i quali era stato già condannato con sentenze irrevocabili (varie sentenze della Corte di appello di Catanzaro e del GIP di Vibo Valentia). Sosteneva che tutte le condotte erano espressione di un medesimo disegno criminoso finalizzato all'affermazione del predominio dell'associazione mafiosa a Parghelia, incluso il mantenimento del ruolo egemone anche mediante l'uso delle armi. Contestava la valutazione della Corte territoriale che aveva respinto la domanda ritenendo che i reati non fossero parte di un unico programma criminoso, per la distanza temporale, la diversa natura dei reati, la loro occasionalità, i luoghi differenti e l'assenza di elementi che collegassero alcuni reati all'associazione mafiosa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la decisione della Corte di appello che aveva motivatamente escluso l'identità del disegno criminoso tra i reati indicati, attribuendo rilievo alla distanza temporale tra i fatti, alla diversa natura e collocazione territoriale dei reati, al carattere estemporaneo di alcune condotte (es. violenza privata per questioni di viabilità del 2008) e all'assenza di elementi che colleghino specifici reati, compreso un delitto per armi deciso con applicazione della pena ex art. 444, all'associazione mafiosa. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    La continuazione richiede che le violazioni siano parte integrante di un unico programma criminoso, originariamente progettato per conseguire un fine determinato; non è sufficiente la mera reiterazione delinquenziale o la serialità delle condotte.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Fondamento giuridico del motivo di ricorso in cassazione impugnante la violazione di norme sul processo a seguito del rigetto della domanda di continuazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'esame del motivo di impugnazione ai profili consentiti rispetto a quanto dedotto in sede di merito, come richiamato nel giudizio di cassazione.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riguarda l'applicazione della pena mediante patteggiamento; una sentenza di applicazione della pena ex art. 444, per quanto rilevante, non implica automaticamente un nesso con l'associazione mafiosa se non emergono elementi concreti che lo colleghino.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico del soccombente; applicata al ricorrente per il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione ex art. 671 c.p.p. è necessario dimostrare che le condotte fanno parte di un "programma criminoso" unitario e predisposto originariamente nelle sue linee fondamentali; la mera pluralità o reiterazione di reati non è sufficiente.
  • La continuità non deve essere confusa con la serialità della condotta criminosa: il cosiddetto "programma di vita" criminale attiene a concetti diversi (recidiva, abitualità) e non giustifica la continuazione, che è un istituto di favore.
  • La prova del nesso di unità progettuale richiede elementi concreti e non può fondarsi su mere congetture o presunzioni; il richiedente ha l'onere di dimostrare la preordinazione e l'unicità del disegno criminoso.
  • Fattori che possono escludere la continuazione: ampia distanza temporale tra i reati, diversa natura materiale delle condotte, luoghi differenti, carattere estemporaneo o contingente di singoli reati, e assenza di riferimenti specifici che colleghino tali reati all'associazione o al fine comune invocato.
  • Una sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) per reati quali quelli in materia di armi non collega automaticamente quel reato a un'associazione mafiosa: è necessaria una specifica emersione del nesso nel provvedimento o negli atti di causa.
  • In impugnazione il tribunale di legittimità controllerà la coerenza e la logicità della motivazione del giudice dell'esecuzione; una motivazione adeguata basata su elementi fattuali concreti rende legittimo il rigetto della richiesta di continuazione.
  • Raccomandazione pratica: chi chiede la continuazione deve documentare esplicitamente il nesso teleologico e progettuale tra i fatti (tempi, modalità, finalità comuni, ruoli e collegamenti), altrimenti la domanda rischia di essere respinta e il ricorrente può essere condannato alle spese.

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