Cassazione Penale, Sentenza n. 8472/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per furto con strappo (marsupio): tre motivi di ricorso. 1) Contestazione della qualificazione del fatto come furto con strappo e della ricostruzione fattuale: il ricorrente sostiene di aver ritenuto il marsupio abbandonato sul sedile e di non essersi accorto della presenza della donna, che avrebbe opposto resistenza solo dopo che l'imputato aveva afferrato l'oggetto; dedotta anche la mancanza del dolo specifico dello strappo. 2) Contestazione della consumazione del reato (anziché tentativo), per la presenza di un agente delle forze dell'ordine che avrebbe iniziato l'inseguimento subito dopo l'impossessamento, sicchè sarebbe mancata disponibilità autonoma e definitiva della cosa. 3) Contestazione della ritenuta recidiva e della maggiore offensività applicata in sede di quantificazione della pena, chiedendo prevalenza delle attenuanti generiche data la scelta del rito e la collaborazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto congrua e adeguata la motivazione della Corte d'appello che, richiamando le dichiarazioni della persona offesa e l'osservazione diretta di un agente di Polizia Giudiziaria presente casualmente, ha accertato che l'imputato aveva introdotto il busto nel finestrino anteriore, afferrato il marsupio che la donna tratteneva per la cinghia e strappato con forza l'oggetto, riuscendo ad allontanarsi con l'aiuto di un complice a bordo dell'autovettura. Sulla base di tali elementi è stata confermata la consumazione del furto (autonoma disponibilità, anche se per breve tempo) e la sussistenza della recidiva, considerata fondata sul curriculum criminale e sulla costante cadenza delle recidive, nonché aggravata dall'uso del complice. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella proposta del ricorso.
Norme richiamate
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, salvo che sussista assenza di colpa nella proposizione del ricorso
Principio giurisprudenziale sulla distinzione tra consumazione e tentativo del furto
Sez. U n. 52117 del 17/7/2014 Prevete; sez. 5 n. 48880 del 17/9/2018; sez. 4 n. 11683 del 27/11/2018 (richiamati nella motivazione)
La consumazione del furto si realizza quando l'agente consegue, anche per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva; in assenza di tale disponibilità si configura il tentativo
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riesamina il merito dei fatti: le censure che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili se il giudice di merito ha fornito una motivazione logica e non contraddittoria.
- Nel caso di furto con strappo rileva, ai fini della consumazione, l'effettiva capacità dell'agente di sottrarre la cosa alla disponibilità del proprietario anche se tale disponibilità è durata un tempo brevissimo.
- La circostanza che l'oggetto fosse inizialmente sul sedile non esclude il reato di strappo se la persona offesa ha esercitato un possesso attivo (es. trattenendo la cinghia) e l'autore ha usato forza per sottrarlo.
- La ricorrenza della recidiva si valuta sulla base del curriculum criminale, della cadenza temporale delle condanne precedenti e della specificità delle precedenti infrazioni; elementi aggravanti (es. uso di un complice) giustificano la maggiore offensività.
- Per impugnare con successo la qualificazione giuridica del fatto o l'applicazione della recidiva in Cassazione occorre dimostrare errori di diritto, contraddizioni logiche o insufficienze motivazionali specifiche; non è sufficiente il mero dissenso rispetto alla valutazione probatoria.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono essere sanzionati con spese e somme alla Cassa delle ammende salvo prova di assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
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