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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18676/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La società ricorrente aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali lamentando la violazione dei diritti autoriali relativi all'opera musicale "Ricominciare". In particolare, sosteneva di essere titolare dei diritti editoriali originali e del master audio digitale del brano, di avere concesso alla prima resistente un’autorizzazione gratuita e limitata nel tempo per sincronizzare il brano nella colonna sonora del film documentario "Triangle", e che, scaduta tale autorizzazione, il brano continuasse a essere utilizzato senza consenso. Deduceva inoltre che una delle società resistenti avesse ceduto alla cointeressata una quota dei diritti economici sull'opera cinematografica in modo incompatibile con gli accordi originari. Il tribunale aveva respinto le domande per mancata prova della titolarità dei diritti vantati; la corte d'appello aveva confermato, rilevando l'assenza di prova della cessione in favore dell'appellante sia del diritto d'autore sia del diritto alla fissazione dell'esecuzione del brano. In cassazione la società ricorrente ha proposto tre motivi, ma la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito della copia della sentenza impugnata munita di relata di notificazione, deposito richiesto a pena di improcedibilità ex art. 369, co. 2, c.p.c.; ha inoltre osservato che, comunque, dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata al giorno di notifica del ricorso risultava decorso il termine lungo per impugnare, rendendo impossibile una verifica positiva della tempestività.

La decisione

Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile perché la ricorrente non ha depositato la copia della sentenza impugnata munita della relativa notificazione, adempimento richiesto a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 2, c.p.c. La Corte ha aggiunto che non era comunque possibile ritenere tempestivo il ricorso facendo riferimento alla sola data di pubblicazione della sentenza d'appello, poiché la notifica del ricorso era avvenuta oltre il termine lungo. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, c.p.c.

    deposito della copia della sentenza munita della relativa notificazione richiesto a pena di improcedibilità

    La mancata produzione della sentenza impugnata con la prova della notificazione impedisce il controllo della tempestività del ricorso e determina l'improcedibilità.

  • art. 324, comma 2, c.p.c.

    termine di cui all’art. 324, secondo comma, cod. proc. civ.

    La Corte richiama il termine lungo di impugnazione e rileva che, computato dalla pubblicazione della sentenza, il ricorso era comunque tardivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per il deposito delle memorie in camera di consiglio.

  • art. 24 Cost.

    L'improcedibilità per mancato deposito non è ritenuta lesiva del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    La sanzione processuale è ritenuta compatibile con il giusto processo.

  • art. 6 C.E.D.U.

    La declaratoria di improcedibilità è considerata conforme al diritto a un equo processo, perché risponde a un onere preliminare e non eccessivamente gravoso.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito della copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione costituisce adempimento essenziale: la sua mancanza comporta improcedibilità del ricorso, poiché impedisce alla Corte di verificare la tempestività dell'impugnazione.
  • La causa di improcedibilità può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione, senza necessità di instaurare un contraddittorio preventivo sul punto.
  • La sanzione dell'improcedibilità per omesso deposito degli atti richiesti dall'art. 369 c.p.c. è compatibile con il diritto di difesa e con il giusto processo, trattandosi di un onere preliminare finalizzato a consentire il controllo del passaggio in giudicato e della corretta instaurazione del giudizio di legittimità.
  • Se dagli atti emerge che il ricorso è stato notificato oltre il termine lungo di impugnazione, non può essere comunque ritenuta la sua tempestività in mancanza della prova del tempestivo deposito della sentenza notificata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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