Cassazione Civile, Ordinanza n. 04037/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva promosso un pignoramento presso terzi nei confronti di una società terza ritenuta debitrice della società esecutata, ottenendo dal giudice dell’esecuzione un accertamento negativo dell’obbligo del terzo e la conseguente dichiarazione di estinzione della procedura. Il creditore aveva poi proposto opposizione agli atti esecutivi deducendo che il giudice dell’esecuzione aveva errato nel ritenere provata l’estinzione del credito pignorato sulla base di un accordo transattivo e di un bilancio societario che, a suo dire, non erano idonei a dimostrarne l’anteriorità e l’opponibilità. Il Tribunale aveva però dichiarato inammissibile l’opposizione, qualificandola come impugnazione della sola ordinanza di estinzione tipica e ritenendo necessario il reclamo. Con il ricorso per cassazione il creditore ha censurato: 1) la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale frainteso l’oggetto dell’opposizione, che era in realtà rivolta contro la decisione endoesecutiva ex art. 549 c.p.c.; 2) la nullità della motivazione per avere il Tribunale desunto tale erronea qualificazione dal solo fatto che non era stata chiesta la sospensione; 3) la violazione degli artt. 629, 630 e 631 c.p.c., perché l’ordinanza del giudice dell’esecuzione non integrava un’estinzione tipica, ma una chiusura atipica conseguente all’accertamento negativo del credito, impugnabile con opposizione ex art. 617 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse errato nel qualificare come estinzione tipica ex artt. 629, 630 e 631 c.p.c. un provvedimento che, invece, era la chiusura atipica della procedura conseguente all’accertamento negativo del credito pignorato svolto nella fase ex art. 549 c.p.c. Ne ha tratto la conseguenza che il rimedio corretto era l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., già proposta dal creditore, e che il Tribunale aveva altresì sbagliato nel non cogliere che l’impugnazione investiva proprio l’accertamento endoesecutivo dell’inesistenza del credito, non la mera formula estintiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Napoli Nord in diversa composizione, affinché esamini l’opposizione ritenuta ammissibile e la decida nel merito, oltre a provvedere sulle spese.
Norme richiamate
norma richiamata per la dichiarazione del terzo pignorato nel pignoramento presso terzi
regola il subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo; l’esito di tale fase può determinare una chiusura atipica della procedura se accerta l’inesistenza del credito pignorato
è il rimedio esperibile contro il provvedimento endoesecutivo che definisce in modo atipico la procedura all’esito dell’accertamento ex art. 549 c.p.c.
elenca in modo tassativo le cause di estinzione tipica e non è suscettibile di applicazione analogica a fattispecie diverse
riguarda l’estinzione tipica dell’esecuzione; non si applica al caso di improseguibilità per accertata inesistenza del credito
richiamato insieme agli artt. 629 e 630 c.p.c. per ribadire la tassatività delle cause di estinzione tipica
impone al giudice di pronunciarsi sulla domanda secondo il suo effettivo contenuto sostanziale
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per il vizio di nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente
richiamato con riferimento all’obbligo di motivazione della decisione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
denuncia di violazione di legge proposta nel ricorso
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
denuncia di nullità della sentenza e di error in procedendo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
la Corte esclude, per effetto dell’accoglimento del ricorso, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per il calcolo del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell’impugnazione
Massime di principio
- Nel processo esecutivo presso terzi, l’estinzione tipica è solo quella riconducibile alle cause tassative previste dagli artt. 629, 630 e 631 c.p.c.; non è consentito estendere tali ipotesi a un provvedimento che chiuda la procedura per l’accertata inesistenza del credito pignorato.
- Quando il giudice dell’esecuzione, all’esito dell’accertamento ex art. 549 c.p.c., dichiara improseguibile o estinta la procedura perché il credito del debitore esecutato verso il terzo è inesistente, il provvedimento ha natura atipica e si impugna con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
- Il giudice deve individuare l’oggetto dell’impugnazione sulla base del contenuto sostanziale delle deduzioni, non della sola formula usata dalla parte o dell’assenza di specifiche istanze accessorie come la sospensione.
- Se il ricorso investe l’accertamento endoesecutivo sull’esistenza del credito pignorato e la sua opponibilità al creditore, l’opposizione ex art. 617 c.p.c. è ammissibile e il giudice di merito non può dichiararla inammissibile per errore di qualificazione del provvedimento impugnato.
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