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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18104/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato per cassazione la decisione della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato la sentenza del tribunale di Agrigento, lamentando violazione di norme processuali (art.108 c.p.p.): sostiene che, nonostante l'invio via PEC il giorno dell'udienza della nomina del nuovo difensore con revoca del precedente e la contestuale richiesta di rinvio ex art.108 c.p.p., la Corte abbia verbalizzato la nuova nomina ma abbia disatteso la richiesta di rinvio e abbia comunque proceduto all'udienza cartolare, configurando una nullità intermedia dedotta per la prima volta in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il documento di nomina/revoca pervenuto via PEC la mattina dell'udienza sia stato menzionato nel verbale, prova che il Collegio ne aveva contezza; pertanto il precedente motivo giurisprudenziale richiamato dal ricorrente non si applicava. Inoltre, essendo l'udienza di natura cartolare e svolta dopo la scadenza del termine per la produzione di scritti, la nomina del nuovo difensore è intervenuta 'a tempo scaduto' e non poteva dar luogo a ulteriori atti difensivi né giustificare un rinvio, che sarebbe stato solo una remissione in termini non richiesta e ingiustificatamente dilatoria. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali, al pagamento di €3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per €3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 108 c.p.p.

    Norma che disciplina il rinvio dell'udienza per sopravvenuta nomina di difensore; nella fattispecie il rinvio richiesto non è stato ritenuto necessario perché l'udienza era cartolare e la fase per la produzione degli atti difensivi si era esaurita, rendendo inutile qualsiasi ulteriore intervento difensivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese e le sanzioni per i ricorsi inammissibili; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di €3.000 in favore della cassa delle ammende.

  • art. 23 comma 8 d.l. 137/2020

    Norma richiamata procedimentalmente per il regolamento del trattamento del ricorso (modalità e speciali procedure di trattazione); nel caso è indicato solo il riferimento procedurale di trattazione del ricorso.

  • Giurisprudenza (Sez. 4, n. 41338/2022; Sez. U n. 42792/2001 e Sez. U n. 24591/2020)

    Principi richiamati: la nullità per mancata conoscenza della nomina del difensore sussiste se non risulta dal verbale che il Collegio avesse contezza della sostituzione; la Corte di cassazione, con riguardo a questioni di natura processuale, può accedere direttamente agli atti e valutare fatti e prove necessari alla decisione.

Massime di principio

  • La semplice nomina o revoca del difensore comunicata nello stesso giorno dell'udienza non determina automaticamente nullità: è decisiva la prova che il Collegio ne avesse effettiva conoscenza (es. annotazione nel verbale).
  • Se l'udienza è di natura cartolare e si svolge dopo la scadenza dei termini per produrre scritti, la nomina tardiva di un difensore non legittima automaticamente un rinvio perché non sono possibili ulteriori atti difensivi efficaci.
  • Per contestare efficacemente la mancata concessione di un rinvio occorre dimostrare un concreto pregiudizio difensivo: l'assenza di possibilità di esercizio di un diritto processuale rilevante rende la richiesta di rinvio superflua.
  • La Cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali quando è dedotto un errore in procedendo su questioni processuali, e sulla base di tale esame valuta la fondatezza dei motivi.
  • I ricorsi manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili e possono comportare non solo la condanna alle spese processuali ma anche sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente (art.616 cod. proc. pen.).
  • Le eccezioni processuali rilevabili devono essere tempestivamente sollevate; dedurle per la prima volta in cassazione senza prova del pregiudizio rischia l'inammissibilità.

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