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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1007/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Massaro impugnava la sentenza di appello che lo aveva confermato colpevole del reato di usura continuata in danno di Cerullo Giuseppe. La contestazione riguardava prestiti (iniziale di 100.000 euro nel 2007 e successivi di 30/40.000 euro), la promessa e il pagamento di interessi al 3% mensile (versati per 12.000 euro dal 2007 al 2012) e la pretesa di un rimborso complessivo di 300.000 euro con emissione di effetti cambiari. In Cassazione il ricorrente denunciava carenza e contraddittorietà della motivazione (in particolare la presunta inattendibilità della persona offesa per dichiarazioni discordanti e assenza di riscontri documentali significativi) e contestava l'accertamento della natura usuraria degli interessi e la mancata ricostruzione del quadro complessivo delle dazioni e del quantum complessivamente erogato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'Appello, che aveva fatto proprio, in termini motivati, il quadro probatorio delineato dal Tribunale (tra cui appunti rinvenuti presso l'imputato con scadenze mensili da 10.000 euro, copie di titoli cambiari e cambiali a firma della madre della vittima, corrispondenze e ricostruzione dei rapporti patrimoniali). La Suprema Corte ha richiamato il divieto per il giudice di legittimità di riformare il giudizio di merito valutando ex novo la prova e ha ritenuto che gli elementi obiettivi citati fossero sufficienti a sorreggere la decisione dei giudici di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 co.1 lett. e) cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione a carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità; la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse adeguata e non suscettibile di revisione nel merito.

  • art. 606 co.1 lett. b) cod. proc. pen.

    Riguarda i motivi che consentono il ricorso per cassazione; in questo caso invocato dal ricorrente in relazione all'accertamento della natura usuraria, ma la Corte ha ritenuto che la censura richiedesse una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna al versamento di somme alla cassa delle ammende per ricorsi inammissibili quando emergono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; è stato applicato per imporre a Massaro il pagamento di euro 3.000.

  • art. 23 co.8 D.L. n.137/20

    Richiamato in relazione al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; si riferisce a disposizioni procedurali emergenziali adottate in quel periodo.

Massime di principio

  • Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito per rivalutare nel merito la prova o la credibilità delle parti: le censure di contraddittorietà o insufficienza della motivazione devono evidenziare carenze formali o logiche rilevanti, non semplici alternative interpretative.
  • La motivazione per relationem è valida se il giudice che la richiama dimostra di aver preso conoscenza del contenuto sostanziale dell'atto richiamato e lo integra con proprie valutazioni: non è necessario ripetere integralmente la motivazione di primo grado.
  • Elementi oggettivi e documentali (appunti con scadenze, titoli cambiari, cambiali, comunicazioni) costituiscono riscontri importanti alla parola della persona offesa e possono sorreggere una condanna per usura anche quando la quantificazione finale risulti parziale o complicata da una complessa girandola di assegni e titoli.
  • La mera esistenza di atti processuali o di pronunce a carico di terzi (es. assoluzioni successive di altre persone coinvolte) non determina automaticamente la revisione di una decisione conforme nei confronti di un imputato diverso, salvo che sia dimostrata l'effettiva interferenza probatoria tra le posizioni.
  • Per contestare con successo in Cassazione l'accertamento del carattere usurario è necessario non solo criticare la ricostruzione probatoria, ma indicare specifiche vizi di motivazione o l'assenza di ogni riscontro obiettivo, altrimenti la censura risulterà inammissibile per voler riesaminare il fatto.

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