Cassazione Civile, Ordinanza n. 22650/2025 del 05/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di iscrizione ipotecaria relativo a crediti indicati in cartelle di pagamento per II.DD. e IVA, ma anche per crediti di natura non tributaria, in particolare previdenziale. In primo grado il ricorso era stato accolto sul rilievo che l'agente della riscossione non avesse provato il contenuto delle cartelle notificate a mezzo posta mediante esibizione dell'originale. La CTR confermava. L'agente della riscossione ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2 d.lgs. 546/1992 per omessa declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice tributario sulle cartelle relative a crediti non tributari; 2) violazione degli artt. 1335, 2727, 2729 c.c. e 26 d.P.R. 602/1973 per avere la CTR ritenuto insufficiente la sola produzione degli avvisi di ricevimento, pretendendo la prova del contenuto di tutti i plichi raccomandati; 3) tardività del ricorso introduttivo del contribuente, quale conseguenza della validità della notificazione degli atti impugnati. Il contribuente resisteva con controricorso, eccependo anche la tardività della notifica del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di tardività del ricorso per cassazione, ritenendolo tempestivamente spedito entro il termine semestrale. Ha poi accolto il primo motivo, dichiarando il difetto parziale di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario limitatamente alle pretese di natura non tributaria, con rimessione delle parti al giudice ordinario territorialmente competente per tale parte. Ha inoltre accolto il secondo motivo, cassando la sentenza impugnata sul resto, perché la CTR aveva erroneamente posto a carico dell'agente della riscossione la prova del contenuto dei plichi raccomandati, mentre la consegna del plico al domicilio del destinatario, risultante dall'avviso di ricevimento, fa presumere la conoscenza dell'atto e grava sul destinatario l'onere di provare un contenuto diverso o mancante. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
delimita la giurisdizione tributaria ai rapporti di natura tributaria; le pretese non tributarie non rientrano in tale giurisdizione.
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
il motivo è stato veicolato come denuncia di violazione delle norme sulla giurisdizione.
la consegna del plico al domicilio del destinatario, risultante dall'avviso di ricevimento, fa presumere la conoscenza dell'atto.
richiamati in tema di presunzioni semplici e di riparto dell'onere probatorio sulla conoscenza/contenuto dell'atto notificato.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
norma richiamata in tema di notificazione delle cartelle di pagamento a mezzo posta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
schema di ricorso per la censura di violazione di legge.
art. 21, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal terzo motivo per la dedotta tardività del ricorso introduttivo del contribuente.
richiamato per la trattazione camerale e per la memoria della ricorrente.
Corte cost. n. 477 del 26 novembre 2002
richiamata per il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario.
Cass. Sez. U. n. 27531 del 20 novembre 2008
richiamata sul giudicato implicito sulla giurisdizione quando il giudice di primo grado abbia deciso il merito senza contestazioni sul punto.
Corte cost. n. 238/2009
richiamata per affermare che le pretese non tributarie non ricadono nella giurisdizione tributaria.
Corte cost. n. 141/2009
richiamata per il medesimo principio sul riparto di giurisdizione.
Corte cost. n. 39/2010
richiamata per il medesimo principio sul riparto di giurisdizione.
Cass. n. 16858/2011
richiamata per affermare che la giurisdizione tributaria presuppone una controversia collegata alla natura tributaria del rapporto e non semplice impugnazione di un atto qualunque.
Cass. ord. n. 6251 del 09 marzo 2025
richiamata per ribadire il principio secondo cui l'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere la conoscenza dell'atto notificato, con onere contrario a carico del destinatario.
Massime di principio
- La giurisdizione tributaria non si estende alle pretese aventi natura non tributaria solo perché inserite in un atto unitario di riscossione; occorre guardare alla natura sostanziale del credito sottostante.
- Se il giudice d'appello decide la controversia nel merito senza limitare espressamente la pronuncia alle sole pretese tributarie, può risultare implicitamente respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sulle parti non tributarie, ma tale profilo deve essere correttamente delimitato dal giudice.
- Nella notifica a mezzo posta delle cartelle di pagamento, l'avviso di ricevimento che attesta la consegna del plico al domicilio del destinatario integra una presunzione di conoscenza dell'atto; spetta al destinatario, che contesti il contenuto del plico, provare che esso fosse vuoto o contenesse un atto diverso.
- L'onere della prova non può essere posto a carico del notificante in ordine al contenuto materiale del plico quando la notifica postale sia documentata dall'avviso di ricevimento; opera il principio di vicinanza della prova.
- Quando un motivo di ricorso è accolto e rende superfluo l'esame di un ulteriore motivo strettamente dipendente, quest'ultimo resta assorbito.
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