Cassazione Penale, Ordinanza n. 32637/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando l'art. 616 c.p.p. in ragione della manifesta inammissibilità dell'impugnazione, ritenuta sintomatica di colpa.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 1 ottobre 2024, che aveva confermato la sua condanna per il delitto di cui all'art. 497-bis c.p. Il ricorso è stato però ritenuto inammissibile perché sottoscritto personalmente dalla parte e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dagli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p. La Corte ha anche rilevato che non occorreva esaminare la genericità dei motivi, essendo già assorbente il vizio di sottoscrizione.
Norme richiamate
indicato come reato per il quale era stata confermata in appello la condanna dell'imputata; la sentenza di legittimità non affronta il merito della fattispecie.
richiamato per affermare che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente.
richiamato per ribadire che il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
usato come base per la declaratoria di inammissibilità de plano.
fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
richiamata come fonte della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. in tema di sottoscrizione del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, contro qualsiasi provvedimento, non può essere proposto personalmente dalla parte: è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, pena l'inammissibilità.
- Quando il vizio di sottoscrizione del ricorso è assorbente e manifestamente rilevabile, la Corte può dichiarare l'inammissibilità de plano senza esaminare ulteriori censure, anche se dedotte in modo generico.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la manifesta inammissibilità può fondare la presunzione di colpa.
- Se l'impugnazione è inammissibile per ragioni formali, la decisione di legittimità non incide sul merito della condanna già confermata nei precedenti gradi di giudizio.
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