Cassazione Penale, Sentenza n. 2538/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Forlì dell'8/08/2023 che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo (5/07/2023) avente ad oggetto somme di denaro depositate in un 'wallet' di criptovalute (bitcoin). L'accusa è che Baldi, insieme ad altri, fosse coinvolto in un commercio di banconote false sul dark web e che i corrispettivi fossero versati in criptovalute. Il ricorrente deduce: mancata prova che gestisse direttamente l'attività illecita; uso di un nome falso ('Davide Geri') irrilevante; assenza di prova che i fondi nel 'wallet' siano provento di reato (si trattava di risparmi familiari depositati per conto dei genitori); contatti con coindagati riferibili ad altra vicenda; mancata considerazione delle dichiarazioni scagionanti di un terzo; carenza dell'autonoma valutazione del GIP rispetto alla richiesta del PM.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente in realtà contestasse la valutazione probatoria svolta dal Tribunale del riesame, cosa non consentita in sede di cassazione per questa materia, e che l'ordinanza impugnata fosse dotata di motivazione sufficiente. Il Tribunale del riesame aveva valutato fattori quali: ritrovamento delle credenziali di accesso al wallet in possesso del Baldi, uso di un nominativo falso sull'account, numerosi scambi di messaggi con gli altri indagati e commistione tra risorse dichiarate e risorse presenti sul wallet, elementi ritenuti idonei a configurare il fumus commissi delicti. Il motivo relativo alla mancata autonoma valutazione del GIP è stato escluso perché inedito (non proposto al riesame). Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Limite della cassazione contro ordinanze in materia di sequestro: ammessa solo per violazione di legge o vizi motivazionali radicali; la Corte ha ritenuto che il ricorso deducesse in realtà una rivalutazione probatoria non consentita.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiesta di motivazione minima e autonoma: la Corte precisa che solo la motivazione radicalmente omessa o del tutto inidonea integra violazione di legge; qui l'ordinanza era ritenuta sufficientemente articolata.
art. 111, comma 6, Cost.
Principio del giusto processo connesso all'obbligo di motivazione: evocato per sostenere che la motivazione deve consentire di comprendere l'itinerario logico; nel caso non sussisteva la carenza radicale invocata dal ricorrente.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla formulazione dei motivi in ricorso per cassazione: il ricorrente ha articolato i motivi nei limiti richiesti, ma i contenuti erano di fatto una diversa valutazione della prova, materia non sindacabile in questa sede.
Conseguenze dell'inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e comminazione di una somma alla cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale sanzione (eur 3.000).
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali: non è sede per rimettere in discussione la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito.
- Quando si impugna un provvedimento cautelare è essenziale dimostrare che la motivazione sia mancante o del tutto inidonea; critiche puramente valutative o proposte alternative di lettura degli stessi fatti sono inammissibili.
- Questioni non sollevate tempestivamente davanti al giudice di merito (es. mancata autonoma valutazione del GIP) sono inammissibili in Cassazione come inedite; occorre articolarle già nei gradi di merito.
- Nel caso di criptovalute il giudice può desumere il fumus commissi delicti da indizi come il possesso delle credenziali di accesso, l'uso di pseudonimi sull'account, comunicazioni con altri indagati e la commistione di risorse, salvo prova contraria robusta sulla provenienza lecita.
- Per difendere la pertinenzialità dei beni sequestrati conviene fornire documentazione puntuale sulla legittima provenienza e dimostrare l'assenza di collegamenti operativi con il reato, anziché affidarsi a dichiarazioni non corroborate.
- Se si contesta la motivazione del giudice per vizio di legge, occorre mostrare che manca totalmente l'itinerario logico o che la motivazione è contraddittoria/sostanzialmente inesistente; semplici censure probabilistiche non bastano.
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