Cassazione Civile, Ordinanza n. 19562/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione di un trattamento pensionistico richiesto da un ex dirigente industriale che aveva maturato contribuzione presso una gestione previdenziale diversa, aveva poi trasferito tali contributi nell'INPDAI ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L. n. 44 del 1973, era successivamente transitato nell'AGO dopo la soppressione dell'ente e infine era andato in pensione con anzianità complessiva utile di 40 anni. La Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'INPS a riliquidare la pensione applicando le scale di accrescimento della gestione di provenienza per il periodo anteriore al trasferimento in INPDAI, senza applicare il c.d. tetto massimo previsto dall'art. 1 del D.P.R. n. 58 del 1976. L'INPS ha impugnato deducendo violazione dell'art. 1 del D.P.R. n. 58 del 1976, dell'art. 5 della L. n. 44 del 1973 e dell'art. 42 della L. n. 289 del 2002, sostenendo che il limite massimo della pensione INPDAI dovesse operare anche per chi avesse avuto contribuzione in altre gestioni e fosse poi transitato nell'INPDAI/AGO, per evitare trattamenti più favorevoli rispetto a chi fosse sempre stato iscritto alla sola gestione dirigenziale. Il controricorrente ha replicato che il momento regolativo della pensione coinciderebbe con la maturazione del diritto e che il tetto non sarebbe applicabile dopo la confluenza dell'INPDAI nell'INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso dell'INPS. Ha richiamato precedenti conformi secondo cui il tetto massimo di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 58 del 1976 opera anche nei casi in cui la pensione sia liquidata dopo la soppressione dell'INPDAI, poiché l'art. 42 della L. n. 289 del 2002, nel prevedere la liquidazione pro quota per i transitati dall'INPDAI all'AGO, impone di richiamare la disciplina previdenziale dell'ente soppresso anche ai fini della quantificazione della quota maturata fino alla soppressione. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata non aveva accertato in fatto se il limite massimo fosse stato effettivamente superato, limitandosi a un richiamo per relationem a un caso diverso, e che non era stato dimostrato il quantum utile a escludere la violazione del tetto. Per queste ragioni ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge quale vizio di legittimità della sentenza impugnata.
art. 1 del D.P.R. n. 58 del 1976
Il limite massimo della pensione INPDAI comprensivo della quota derivante dal cumulo di anzianità maturate presso ordinamenti previdenziali diversi si applica anche a chi accede alla pensione dopo la soppressione dell'INPDAI.
art. 5 della L. n. 44 del 1973
Consente la valutazione delle anzianità contributive maturate anche presso ordinamenti previdenziali diversi ai fini del trattamento pensionistico.
art. 42 della L. n. 289 del 2002
La confluenza dell'INPDAI nell'INPS comporta la liquidazione della pensione pro quota e il richiamo alla disciplina dell'ente soppresso per la quota maturata fino alla soppressione, con conseguente applicazione del tetto massimo.
Il precedente conforme richiamato viene seguito quale orientamento già consolidato.
Massime di principio
- Quando una disciplina previdenziale prevede un limite massimo di pensione per una gestione soppressa, tale limite continua a operare anche se la prestazione viene liquidata dopo la confluenza della gestione nell'INPS, ove la normativa successiva richiami la liquidazione pro quota secondo il regime previgente.
- Nel calcolo della pensione per posizioni caratterizzate da contributi maturati in gestioni diverse e poi trasferiti in una gestione speciale, il richiamo alla disciplina della gestione di provenienza implica anche l'applicazione dei limiti massimi previsti da tale disciplina.
- In sede di legittimità, la contestazione dell'applicazione o meno di un tetto pensionistico richiede un accertamento in fatto sulla concreta entità della pensione liquidata e sul superamento del limite; in mancanza di tale verifica, la motivazione della decisione di merito può essere censurata.
- La motivazione per relationem è insufficiente quando richiama un precedente solo apparentemente simile senza spiegare l'identità dei fatti rilevanti rispetto alla controversia decisa.
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