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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21307/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

La controversia nasce da lavori di messa in sicurezza eseguiti da un Comune su un rio e sull'abitato di una frazione, ritenuti dai proprietari di vigneti vicini causa di instabilità idrogeologica, erosione, frane e perdita di superfici vitate. In primo grado era stata riconosciuta la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c. con condanna al risarcimento di una somma contenuta e all'esecuzione di opere di consolidamento; in appello la condanna risarcitoria era stata aumentata sulla base di una nuova CTU, mentre era rimasta ferma la statuizione sulle opere di messa in sicurezza. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 101 c.p.c. per asserita decisione fondata su un fatto nuovo, non allegato e non discusso, cioè la custodia del bene; 2) violazione dell'art. 2051 c.c., sostenendo che i danni derivavano dall'attività esecutiva dell'appalto e non dalla cosa in custodia, che il Comune non avrebbe avuto il potere di fatto sul bene, essendo il corso d'acqua nel demanio idrico regionale, e che comunque l'estensione dell'area avrebbe reso impossibile una custodia effettiva; 3) violazione degli artt. 1223 e 2056 c.c. per asserita duplicazione del risarcimento e liquidazione di danni non provati o relativi ad aree inedificabili, con incremento ultracompensativo; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento della CTU, in particolare per l'inclusione nel danno di una voce coincidente con opere di messa in sicurezza già oggetto di condanna passata in giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi, pur formalmente dedotti come violazioni di legge, mirassero in realtà a una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; nel merito, ha confermato che il giudice d'appello poteva qualificare la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c. senza violare il contraddittorio, e che il committente di opere pubbliche non perde la custodia del bene per il solo fatto di aver affidato i lavori in appalto, restando responsabile verso i terzi salvo caso fortuito. Ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva distinto le voci risarcitorie dalle opere di messa in sicurezza già definitivamente poste a carico del Comune, e che non vi era duplicazione del danno né indebito arricchimento. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché il dedotto travisamento della prova non ricorreva nei rigorosi termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna del Comune alle spese.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    Il principio del contraddittorio non è violato quando il giudice qualifica giuridicamente i fatti allegati dalle parti senza porre a fondamento della decisione fatti nuovi non discussi.

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cosa in custodia può essere applicata anche al committente di opere pubbliche; l'affidamento dei lavori in appalto non fa venir meno la custodia e la vigilanza sul bene, salvo prova del caso fortuito.

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato come diverso paradigma di responsabilità evocato dal ricorrente, ma la Corte conferma che nel caso concreto la qualificazione corretta resta quella ex art. 2051 c.c.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento deve coprire solo la perdita effettiva e il mancato guadagno causalmente conseguenti al fatto dannoso, senza duplicazioni o effetti ultracompensativi.

  • art. 2056 c.c.

    La liquidazione del danno da responsabilità extracontrattuale deve avvenire secondo i criteri dell'art. 1223 c.c., con esclusione di poste non causalmente ricollegabili al danno risarcibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Il travisamento della prova è censurabile solo se vi sia errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova, decisivo e immediatamente desumibile dalla sentenza, non una diversa valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le censure prospettate formalmente come violazione di legge sono inammissibili quando mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale per travisamento della prova è configurabile solo nei limiti rigorosi individuati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 195, comma 3, c.p.c.

    Le osservazioni tardive dei consulenti di parte possono essere dichiarate inammissibili; tale statuizione, se non specificamente censurata, resta ferma.

  • art. 96, comma 2, lett. f), R.D. n. 523/1904

    È richiamato dal ricorrente per sostenere l'inedificabilità/inedificabilità agricola di alcune aree, ma la Corte non accoglie la doglianza sulla quantificazione del danno.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile il giudice può attribuire alla domanda la corretta qualificazione giuridica in base ai fatti allegati, senza violare il contraddittorio, purché non introduca nel decisum fatti nuovi non compresi nel thema decidendum.
  • In tema di responsabilità da cosa in custodia, il committente di opere affidate in appalto non perde automaticamente la custodia del bene né il correlato obbligo di vigilanza verso i terzi; resta responsabile salvo prova del caso fortuito.
  • La responsabilità ex art. 2051 c.c. può concorrere anche quando il danno si colleghi all'esecuzione di lavori appaltati, se l'evento dannoso è causalmente ricollegabile alla cosa o al bene sul quale il committente conserva un potere di fatto.
  • La censura sulla quantificazione del danno non è ammissibile in cassazione se si traduce in una richiesta di nuova valutazione delle prove o della CTU; il controllo di legittimità riguarda solo errori di diritto o vizi percettivi realmente decisivi.
  • Per dedurre utilmente un travisamento della prova occorre indicare un errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova, il suo carattere decisivo e la sua immediata rilevabilità dal testo della decisione, non essendo sufficiente prospettare una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • Non vi è indebita duplicazione risarcitoria quando il giudice distingue con chiarezza tra il costo delle opere preventive o ripristinatorie già oggetto di autonoma condanna e il danno emergente attuale subito dal danneggiato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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