Cassazione Penale, Sentenza n. 20848/2024 del 28/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'indagato ha impugnato in cassazione, con tre motivi, l'ordinanza del Tribunale di Latina del 13/06/2023 che aveva rigettato la sua richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro del 20/04/2023 emesso dal GIP in relazione al reato previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000. I motivi denunciavano violazione dell'art. 521 c.p.p. e mancanza di motivazione con riguardo all'ammontare del sequestro e al periculum in mora. Successivamente la difesa ha rinunciato al ricorso, documentando la revoca del sequestro e prospettando la sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la difesa documentato la revoca del sequestro. La decisione si è fondata sul principio consolidato che l'impugnazione di un provvedimento cautelare richiede la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria, salvo che l'impugnante dimostri di voler utilizzare una pronuncia favorevole per ottenere riparazione (es. per ingiusta detenzione). È stato inoltre escluso che il ricorrente venga condannato al pagamento delle spese o di una somma alla cassa delle ammende, in quanto la dichiarazione di inammissibilità per mancanza di interesse non comporta soccombenza.
Norme richiamate
Norma sostanziale indicata quale contestazione penale originaria (reato fiscale) cui si riferiva il sequestro applicato.
Norma processuale invocata dal ricorrente per presunta violazione procedurale nella decisione di riesame; la Corte non è entrata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Richiamato in relazione all'intervento del Pubblico Ministero in udienza davanti alla Corte, come previsto per talune fasi del procedimento.
Massime di principio
- Se il provvedimento impugnato (es. sequestro o altra misura cautelare) viene revocato prima che la Cassazione decida, il ricorso in cassazione può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria; per conservare l'interesse a un giudizio di cassazione nonostante la revoca, l'impugnante deve specificamente e motivatamente dimostrare che intende utilizzare la pronuncia favorevole per fini ulteriori (ad es. richiesta di riparazione per ingiusta detenzione).
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta automaticamente condanna alle spese processuali né sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, poiché non configura una soccombenza della parte.
- In casi simili è opportuno produrre tempestiva e documentata prova della revoca della misura se si intende ottenere l'inammissibilità per mancanza di interesse, oppure motivare chiaramente l'interesse residuo per evitare che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
- I vizi procedurali denunciati (mancata motivazione, violazioni dell'art. 521 c.p.p., ecc.) diventano sostanzialmente irrilevanti se il provvedimento sostanziale è venuto meno; tuttavia, per preservare i diritti risarcitori occorre espressa e motivata richiesta di utilizzo della pronuncia favorevole.
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