Cassazione Civile, Ordinanza n. 24129/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utilizzatore)
La controversia
Una società aveva stipulato un contratto di leasing avente a oggetto la fornitura "chiavi in mano" di un impianto di cogenerazione, destinato a entrare in funzione entro una data utile per beneficiare di un incentivo pubblico. Al momento della sottoscrizione del verbale di consegna l’impianto risultava, secondo gli attori, ancora privo di componenti essenziali e quindi inutilizzabile; nondimeno la consegna era stata formalizzata e il fornitore aveva ricevuto gran parte del prezzo. L’utilizzatrice e il datore di pegno chiedevano la risoluzione del leasing per inadempimento della concedente, con restituzione dei canoni pagati e cessazione della garanzia. La concedente sosteneva invece che l’utilizzatrice avesse scelto il fornitore e si fosse assunta il rischio del suo inadempimento, oltre a chiedere in via riconvenzionale il pagamento dei canoni scaduti. In Cassazione i ricorrenti censuravano soprattutto il mancato approfondimento istruttorio: con il primo motivo denunciavano violazione di norme costituzionali e processuali per la mancata ammissione della prova testimoniale, che sarebbe stata decisiva per dimostrare che il funzionario della concedente conosceva l’incompletezza dell’impianto già al momento della consegna e aveva sollecitato la firma del verbale; con gli altri motivi, che la decisione assorbita non esamina nel merito, insistevano sulla violazione della buona fede della concedente e sulle conseguenze di tale conoscenza rispetto al pagamento del fornitore e alla debenza dei canoni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il vizio motivazionale e processuale relativo alla mancata ammissione della prova testimoniale. Ha osservato che la Corte d’appello aveva da un lato rigettato la domanda assumendo non provata la conoscenza della concedente circa la grave incompletezza dell’impianto al momento della consegna, ma dall’altro aveva ritenuto irrilevante la prova orale specificamente diretta a dimostrare proprio tale circostanza, così incorrendo in un contrasto logico irriducibile. La prova testimoniale, almeno per i capitoli relativi al momento della sottoscrizione del verbale di consegna, era invece rilevante perché, se positiva, avrebbe potuto dimostrare che la concedente era consapevole che il bene non era stato realmente consegnato ed era ancora incompleto, con possibili riflessi sull’adempimento degli obblighi di buona fede. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese, mentre gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È invocato come vizio di legittimità per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme processuali e costituzionali nella valutazione dell’ammissibilità della prova testimoniale.
artt. 24 e 111 Cost.
Sono richiamati a tutela del diritto di difesa e del giusto processo, in relazione alla mancata ammissione della prova orale.
artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c.
Sono richiamati per contestare il governo della prova e la decisione sull’istruttoria testimoniale.
Massime di principio
- La prova testimoniale non può essere esclusa come irrilevante quando è specificamente diretta a dimostrare il fatto che la stessa sentenza pone a fondamento del rigetto della domanda; in tal caso il diniego istruttorio integra un vizio logico della motivazione.
- Sussiste vizio della motivazione quando il giudice considera decisivo un fatto per respingere la domanda ma, nello stesso tempo, qualifica come irrilevante il mezzo di prova articolato per accertare quello stesso fatto.
- Nel leasing con fornitura "chiavi in mano", la verifica della conoscenza o conoscibilità, da parte della concedente, dell’incompletezza del bene al momento della consegna può essere decisiva ai fini dell’esame della correttezza e buona fede del suo comportamento.
- Se la prova richiesta è idonea a dimostrare la consapevolezza della concedente circa la mancata effettiva consegna o la grave incompletezza del bene, il giudice deve ammetterla e valutarla, non potendo risolvere la controversia su un presupposto fattuale rimasto non verificato.
- In presenza di un contrasto irriducibile tra la premessa decisoria e la valutazione di irrilevanza del mezzo istruttorio, la sentenza è cassabile per difetto di coerenza logica della motivazione.
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