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Sentenza

Sentenza n. 1565/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 158/2025 pubblicata il 25.3.2025.

Giustizia amministrativa202600388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 158/2025, pubblicata il 25 marzo 2025 e passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 158/2025. Ha dedotto che la decisione, passata in giudicato il cui attestato è stato prodotto in giudizio e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, era rimasta inadempiuta. Il Ministero e l'Ufficio scolastico provinciale di Ravenna non si sono costituiti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di eseguire la sentenza passata in giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, detratto quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza del ricorrente, provvederà in sostituzione il commissario ad acta già nominato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, entro i successivi 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 300 euro oltre spese generali e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato; è stata disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi sessanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi con facoltà di sub delega dell'incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o di altro Ufficio.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può disporre l'esecuzione del giudicato entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su istanza di parte, in caso di persistente inadempimento.

Massime di principio

  • Accertata la perdurante inottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza ordina all'amministrazione di eseguire le statuizioni entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Per assicurare l'effettività del giudicato, il giudice può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva, su istanza della parte, qualora l'amministrazione non adempia nel termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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