Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 25661/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per una vicenda connessa alla presentazione di più domande di reddito di cittadinanza. La Corte territoriale aveva ritenuto la responsabilità non già per la sola esistenza di un ISEE formalmente valido, ma per la consapevole reiterazione di dichiarazioni non veritiere rese nelle domande presentate in date successive alla cessazione del contratto di locazione, intervenuta nell'aprile 2019. Con il ricorso si deducevano tre motivi: i primi due, in sostanza, lamentavano l'omessa valutazione di una tesi alternativa rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata; il terzo censurava l'eccessività della pena irrogata. La parte civile ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che tutti e tre i motivi difettavano di specificità sia intrinseca, perché formulati in termini generici e meramente assertivi, sia estrinseca, perché non si confrontavano con le ragioni della sentenza impugnata, ritenute non manifestamente illogiche. Ha inoltre affermato che la pena, leggermente superiore al minimo edittale, era stata giustificata dalla intensità del dolo, dalla gravità della condotta e dai plurimi precedenti penali per delitti contro il patrimonio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna del ricorrente alle spese del procedimento consegue quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    viene richiamata per affermare il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso richiede la mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005 - 01

    cfr. Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005 - 01

    il precedente è richiamato per ribadire il requisito della specificità del ricorso per cassazione, sia intrinseca sia estrinseca, e la necessità di confrontarsi con le ragioni della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a prospettare in modo generico una tesi alternativa senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo di ricorso deve essere sia intrinseca, cioè autosufficiente e concretamente argomentata, sia estrinseca, cioè calibrata sulle effettive rationes decidendi della decisione impugnata.
  • La censura sulla pena è inammissibile se non indica vizi specifici della commisurazione e non si confronta con le ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della quantificazione sanzionatoria.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ove non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La congruità della pena può essere sorretta da elementi quali l'intensità del dolo, la gravità della condotta e i precedenti penali dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOmesso versamento
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.