Cassazione Penale, Ordinanza n. 13940/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per difetto di specificità del motivo, evidenziando che la censura era assertiva e non correlata alle ragioni poste a fondamento della sentenza d'appello. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello lamentando, con un motivo unico e molto generico, l'insussistenza del fatto e la mancanza di riscontri certi per attribuirgli i reati di ricettazione e riciclaggio. La Corte di cassazione rileva però che il motivo non si confronta in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata, che aveva valorizzato plurimi elementi di fatto e ritenuto inverosimile la tesi difensiva dell'acquisto da terzi di parti di veicoli già cannibalizzati.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di impugnazione, per genericità o per assenza di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica e pertinente: non è sufficiente contestare in modo apodittico la ricostruzione del fatto senza misurarsi con gli argomenti della decisione impugnata.
- La mancanza di specificità ricorre anche quando il motivo non instaura un effettivo confronto con la motivazione della sentenza di merito, specie se questa contiene una pluralità di argomentazioni fattuali e logiche.
- Quando la Corte di merito ha motivato in modo congruo sulla responsabilità, valorizzando elementi fattuali ritenuti decisivi e reputando inattendibile la versione difensiva, la mera contrapposizione di una diversa lettura del fatto non consente l'annullamento in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti indicati dalla decisione.
Come è indicizzato
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