Cassazione Civile, Ordinanza n. 34653/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, prendendo atto della definizione agevolata della controversia e dell'assenza di un diniego tempestivo da parte dell'Agenzia delle Entrate. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. richiamato nel provvedimento.
Esito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia traeva origine da quattro avvisi di accertamento notificati a una società in nome collettivo e ai soci, emessi a seguito di verifiche bancarie e di processo verbale di constatazione. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato accolto solo in parte; in appello l'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione e i contribuenti avevano proposto appello incidentale. La Commissione tributaria regionale della Liguria aveva accolto l'appello incidentale dei contribuenti, annullando gli atti impositivi e respingendo l'appello principale dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha proposto ricorso, ma nel corso del giudizio i contribuenti hanno depositato documentazione relativa alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.L. 119/2018 e hanno poi chiesto la trattazione, evidenziando che l'Agenzia non aveva opposto alcun diniego entro il termine previsto dall'art. 6, comma 12, del medesimo decreto. La vicenda processuale è quindi stata ritenuta definita dalla sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, D.L. 119/2018
È richiamato quale base della domanda di definizione agevolata depositata dai contribuenti.
art. 6, comma 12, D.L. 119/2018
La mancata notificazione del diniego entro il termine ivi previsto è stata valorizzata come circostanza che consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
art. 46, comma 3, D.Lgs.
È richiamato ai fini della compensazione delle spese di giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, risulti perfezionata una definizione agevolata della pretesa tributaria e l'Amministrazione non abbia opposto un diniego tempestivo nei termini previsti dalla disciplina speciale, il processo deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione della lite elimina l'interesse alla decisione sul ricorso per cassazione, imponendo la chiusura del giudizio senza esame del merito delle censure.
- In presenza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, la Corte può disporre la compensazione delle spese secondo la disciplina richiamata nel provvedimento.
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