Cassazione Civile, Ordinanza n. 35937/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione emesso in materia di imposta di registro per la compravendita di un terreno agricolo, con recupero dell'imposta in misura ordinaria per asserita decadenza dai benefici fiscali previsti per la piccola proprietà contadina. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto un unico motivo, sostenendo che il contribuente era decaduto dal beneficio perché il certificato attestante l'iscrizione/qualifica di coltivatore diretto era stato depositato oltre il termine triennale decorrente dalla registrazione dell'atto. La Corte ricostruisce in fatto che l'atto era stato registrato l'8 gennaio 2010 e che il certificato, rilasciato il 21 dicembre 2012, era stato depositato presso l'Ufficio solo il 21 maggio 2013.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, per conservare il beneficio fiscale in materia di acquisto di terreni agricoli, non basta acquisire tempestivamente il requisito soggettivo, ma occorre anche produrre all'Ufficio, entro il termine triennale perentorio, la documentazione comprovante il possesso del requisito, salvo prova che il ritardo dipenda da colpa degli uffici competenti nel rilascio. Poiché nel caso concreto il certificato era stato rilasciato in tempo utile ma non depositato tempestivamente, la Corte ha ritenuto maturata la decadenza dal beneficio. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. Ha inoltre condannato l'intimato alle spese del giudizio di Cassazione e compensato quelle dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 1-bis della tariffa, allegato A, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634
aliquota agevolata dell'8 per cento
la norma subordina l'agevolazione per l'acquisto di terreni agricoli da parte di imprenditori agricoli a titolo principale al rispetto del termine triennale perentorio per la produzione della documentazione attestante i requisiti
art. 2 della L. 21 febbraio 1977, n. 36
ha introdotto il richiamo all'agevolazione fiscale per l'acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli
art. 4, comma 1, L. n. 604 del 1954
consente la presentazione dell'attestazione al momento della registrazione ai fini dell'applicazione provvisoria del beneficio, ma non esonera dalla successiva produzione del certificato definitivo entro il termine di decadenza
la causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni agricoli, il termine triennale previsto per la produzione della documentazione comprovante i requisiti ha natura perentoria e decorre dalla stipulazione dell'atto.
- Il conseguimento provvisorio del beneficio non basta: entro il termine di decadenza deve essere depositato presso l'Ufficio il certificato definitivo attestante il possesso dei requisiti prescritti.
- La mancata produzione tempestiva della documentazione determina la decadenza dal beneficio e legittima l'Ufficio a recuperare l'imposta nella misura ordinaria.
- La decadenza non opera se il ritardo nella produzione del certificato dipende da colpa degli uffici competenti nel rilascio della documentazione, circostanza che deve essere dimostrata dal contribuente.
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