Ordinanza n. 524/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire il merito dell'appello. In luogo di una decisione immediata sulla sospensione sostanziale degli effetti della sentenza, ha fissato l'udienza pubblica del 9 luglio 2026 per la definizione del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: sentenza del TAR Sardegna, Sez. II, di accoglimento del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'INAIL ha proposto appello contro la sentenza del TAR Sardegna n. 796/2025 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Il testo non espone i motivi specifici dell'appello né l'oggetto sostanziale della controversia definita in primo grado. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le questioni dedotte meritassero un approfondimento nel giudizio di merito a cognizione piena e ha proceduto al bilanciamento degli interessi contrapposti.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base processuale dell'appello cautelare, senza ulteriore interpretazione espressa nel provvedimento.
La misura cautelare può consistere nella fissazione anticipata dell'udienza di merito quando le esigenze cautelari possono essere tutelate mediante una definizione ravvicinata del giudizio a cognizione piena.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte in appello cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può tutelare le esigenze cautelari mediante la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- La decisione cautelare fondata sull'art. 55, comma 10, c.p.a. non definisce il merito della controversia e non comporta, di per sé, una valutazione conclusiva sulla fondatezza dell'appello.
- La scelta della misura cautelare deve risultare dal bilanciamento tra gli interessi contrapposti rappresentati dalle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 121/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 123/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 392/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 273/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 394/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 395/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →