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Ordinanza

Ordinanza n. 524/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600843

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire il merito dell'appello. In luogo di una decisione immediata sulla sospensione sostanziale degli effetti della sentenza, ha fissato l'udienza pubblica del 9 luglio 2026 per la definizione del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sardegna, Sez. II, di accoglimento del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'INAIL ha proposto appello contro la sentenza del TAR Sardegna n. 796/2025 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Il testo non espone i motivi specifici dell'appello né l'oggetto sostanziale della controversia definita in primo grado. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le questioni dedotte meritassero un approfondimento nel giudizio di merito a cognizione piena e ha proceduto al bilanciamento degli interessi contrapposti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell'appello cautelare, senza ulteriore interpretazione espressa nel provvedimento.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La misura cautelare può consistere nella fissazione anticipata dell'udienza di merito quando le esigenze cautelari possono essere tutelate mediante una definizione ravvicinata del giudizio a cognizione piena.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in appello cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può tutelare le esigenze cautelari mediante la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La decisione cautelare fondata sull'art. 55, comma 10, c.p.a. non definisce il merito della controversia e non comporta, di per sé, una valutazione conclusiva sulla fondatezza dell'appello.
  • La scelta della misura cautelare deve risultare dal bilanciamento tra gli interessi contrapposti rappresentati dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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