Ordinanza n. 80/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della diffida prot. n. -OMISSIS-notificata in data 05.3.2026, con la quale il Comune di Reggio Calabria - Settore Sviluppo Economico Cultura e Turismo Servizio Conferenza dei servizi – ha ordinato il trasferimento coatto di n. 4 quattro ospiti, entro 30 giorni, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida comunale al trasferimento coatto di quattro ospiti della struttura entro trenta giorni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il gestore della struttura ha impugnato la diffida comunale che ordinava il trasferimento coatto di quattro ospiti, chiedendone la sospensione cautelare. Ha dedotto, per quanto emerge dall'ordinanza, carenza di motivazione, difetto di proporzionalità, violazione dei principi costituzionali di sussidiarietà orizzontale, diritto al lavoro e libertà di iniziativa economica privata, incompetenza del Comune in favore delle Commissioni Mediche dell'ASP (UVDG), omissione del parere dell'ASP, irragionevolezza del termine assegnato e ineseguibilità della diffida. Ha inoltre richiamato disposizioni del regolamento regionale n. 22/2019 in tema di progetto individuale di vita e dimissioni protette.
La decisione
Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, nella sommaria cognizione cautelare, ha ritenuto che la struttura fosse di tipo familiare e che la gravità delle condizioni di salute dei quattro ospiti, affetti da patologie complesse e sottoposti a trattamento farmacologico, rendesse non censurabili le valutazioni comunali sulla necessità di monitoraggio sanitario e trattamento farmacologico incompatibili con la permanenza nella struttura. Le certificazioni mediche prodotte dal ricorrente sono state ritenute non idonee a confutare tali valutazioni, poiché attestavano in modo astratto e non circostanziato la compatibilità con la convivenza in comunità. Sono stati ritenuti infondati i rilievi sulla carenza di motivazione, anche perché il ricorrente non aveva contestato l'accessibilità del verbale di sopralluogo, depositato dall'amministrazione; sulla proporzionalità e sui principi costituzionali; nonché generici i rilievi sulla competenza esclusiva delle commissioni mediche, sull'omesso parere ASP, sull'irragionevolezza del termine e sull'ineseguibilità dell'atto. I riferimenti al regolamento regionale n. 22/2019 sono stati giudicati inconferenti, perché la fattispecie non riguardava un progetto individuale di vita o dimissioni protette. Quanto al periculum, il TAR ha ritenuto prevalente l'interesse alla salute e all'assistenza degli ospiti rispetto all'interesse economico-patrimoniale del gestore. Ha inoltre considerato che la presenza di sette residenti, a fronte di una capienza autorizzata di sei, attenuava il rischio dedotto di chiusura della struttura. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Applicato quale fondamento della valutazione e della decisione sulla domanda cautelare.
R.R. Calabria n. 22/2019, All. A, §§ 5.11 e 5.21
Ritenuti inconferenti perché riferiti a progetto individuale di vita o dimissioni protette, fattispecie non ricorrenti nel caso esaminato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati personali relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato a fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento diretto al trasferimento di ospiti da una struttura può essere negata quando la documentazione disponibile evidenzi patologie complesse e necessità di monitoraggio sanitario o trattamento farmacologico incompatibili, prima facie, con la permanenza nella struttura.
- Certificazioni mediche che attestino soltanto in termini astratti la compatibilità dell'ospite con la convivenza in comunità non sono sufficienti, nella fase cautelare, a confutare valutazioni amministrative specifiche fondate sulle condizioni cliniche e sulle esigenze assistenziali individuali.
- La doglianza di carenza di motivazione non è prima facie fondata quando gli elementi istruttori posti a fondamento dell'atto, come il verbale di sopralluogo, siano accessibili all'interessato e risultino disponibili in giudizio, senza che ne sia stata contestata l'accessibilità.
- Le censure relative all'incompetenza dell'amministrazione e all'omissione di un parere sanitario devono essere specificamente articolate quanto alla fonte della competenza asseritamente esclusiva e al parere concretamente dovuto; deduzioni generiche e meramente assertive non evidenziano il fumus boni iuris.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse alla tutela della salute e all'assistenza degli ospiti prevale sull'interesse economico-patrimoniale del gestore della struttura, quando il provvedimento impugnato sia diretto a garantire esigenze sanitarie individuali.
- Il rischio economico di chiusura di una struttura non dimostra di per sé il periculum in mora quando la situazione concreta, quale un numero di residenti superiore alla capienza autorizzata, depotenzi il rischio prospettato.
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