Cassazione Civile, Ordinanza n. 30111/2021 del 26/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La proprietaria di un fondo rustico ha convenuto dinanzi al Tribunale una società sostenendo che un aerogeneratore collocato sul fondo vicino fosse stato realizzato in violazione delle distanze legali; ha chiesto l'arretramento del manufatto e il risarcimento dei danni. Le convenute hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Il Tribunale, nel rito sommario di cognizione, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. La parte attrice ha quindi proposto regolamento preventivo di giurisdizione per ottenere la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario, deducendo che non erano in discussione scelte autoritative della P.A. ma solo attività materiale del concessionario. La società costituita ha resistito chiedendo l'inammissibilità del ricorso e, subordinatamente, la conferma della giurisdizione amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Ha ritenuto che il mezzo non fosse esperibile perché proposto contro un'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cognizione che aveva declinato la giurisdizione: una volta emessa la pronuncia di primo grado, anche se resa solo sulla giurisdizione, il regolamento preventivo non è più proponibile. Ha inoltre escluso la conversione del ricorso in ricorso ordinario per cassazione, poiché l'ordinanza declinatoria era impugnabile con appello ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c. e non era quindi ricorribile per saltum. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore della società controricorrente.
Norme richiamate
finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado
Il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile solo prima della decisione di merito in primo grado; dopo una pronuncia conclusiva del giudizio di primo grado il rimedio non è più utilizzabile.
L'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione è equiparata, quanto agli effetti processuali richiamati dalla Corte, a una sentenza di primo grado.
L'ordinanza che definisce il giudizio sommario di cognizione è appellabile; perciò la declinatoria di giurisdizione pronunciata in tale forma doveva essere impugnata con appello e non con regolamento preventivo o ricorso per cassazione per saltum.
Richiamato solo nel precedente citato dalla Corte, quale norma sul rilievo del difetto di giurisdizione.
art. 43, terzo comma, primo periodo, c.p.c.
Richiamato solo nel precedente citato dalla Corte in relazione al fatto che non si era formato giudicato sulla giurisdizione in una diversa ipotesi processuale.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero.
Norma richiamata per il mutamento del rito da ordinario a sommario di cognizione disposto dal Tribunale.
Massime di principio
- Il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile quando il giudice di primo grado abbia già definito la causa con una pronuncia conclusiva, anche se limitata alla sola questione di giurisdizione, perché in tal caso opera l'ordinario sistema delle impugnazioni.
- L'ordinanza che chiude un giudizio sommario di cognizione e dichiara il difetto di giurisdizione è una pronuncia di primo grado impugnabile con appello, non con regolamento preventivo né con ricorso per cassazione per saltum.
- La conversione del regolamento preventivo in ricorso ordinario per cassazione non è ammissibile se la decisione impugnata è ancora suscettibile di appello.
- La distinzione tra regolamento preventivo e impugnazione ordinaria dipende dal momento processuale: il primo serve a risolvere in via anticipata il conflitto di giurisdizione prima della decisione di primo grado, non dopo.
- Precedenti relativi a fattispecie processuali diverse, in cui non si era formato giudicato sulla giurisdizione e la questione emergeva in un diverso tipo di impugnazione, non sono automaticamente estensibili al caso dell'ordinanza conclusiva del sommario di cognizione.
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