Sentenza n. 874/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 948/2024 del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere al docente la somma di euro 500,00 mediante emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, alle medesime condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. Nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 4 ottobre 2024, l'Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero, la rituale notificazione del ricorso di ottemperanza e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero, qualora non vi abbia già provveduto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito nel giudicato. Per l'eventuale persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario può ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione del giudicato e l'adozione degli atti necessari alla sua esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso inutilmente del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione statale inadempiente.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice nei capitoli specificamente destinati ai pagamenti, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
La sentenza del giudice del lavoro, da eseguire, prevedeva il riconoscimento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
La disposizione è richiamata dal giudicato quale fondamento del riconoscimento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando una sentenza passata in giudicato, anche emessa dal giudice ordinario, impone a una pubblica amministrazione l'adozione di atti o il pagamento di somme e l'Amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
- Nei confronti delle amministrazioni dello Stato, l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente al creditore di attivare la tutela esecutiva senza necessità di ulteriori adempimenti dilatori.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, può essere individuato in un dirigente dell'Amministrazione inadempiente, anche con facoltà di delega a un dirigente territorialmente competente; quando svolge tali funzioni quale dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non è dovuto uno specifico compenso.
- L'eventuale insufficienza dei fondi disponibili nei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti non impedisce l'esecuzione del giudicato, potendo il commissario ad acta ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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