Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09289/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un socio accomandatario di una società in accomandita semplice ha impugnato la deliberazione con cui era stato escluso dalla compagine sociale, chiedendo anche di accertare che, ai fini della formazione della maggioranza assembleare, dovesse considerarsi socia anche la coniuge del socio defunto, la quale aveva rinunciato all'eredità. In primo e secondo grado era stato ritenuto che l'esclusione fosse validamente deliberata, poiché la rinuncia all'eredità della coniuge non risultava revocata e, dunque, il suo voto non doveva essere conteggiato; inoltre, la società era stata ritenuta validamente costituita in giudizio con l'amministratore superstite. Con il ricorso per cassazione il socio escluso ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2287, 2258 e 78 c.p.c., sostenendo che, trattandosi dell'esclusione di un socio accomandatario con amministrazione congiuntiva, la società non avrebbe potuto stare in giudizio con il solo amministratore residuo e sarebbe stato necessario un curatore speciale, anche per il conflitto d'interessi connesso alla delibera; 2) violazione degli artt. 2287, 476, 519 e 525 c.c., assumendo che la coniuge del socio defunto avesse tacitamente revocato la rinuncia all'eredità mediante comportamenti concludenti e che, quindi, dovesse essere considerata socia; 3) omesso esame di fatti decisivi, in particolare di documenti che, secondo il ricorrente, dimostravano la qualità di erede della coniuge e quindi l'insussistenza del quorum deliberativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva fondato la validità della costituzione della società in giudizio sul fatto che, a seguito dell'esclusione efficace di uno dei due soci accomandatari, era rimasto un solo amministratore-legale rappresentante, e la società aveva anche mutato denominazione. La censura sul curatore speciale è stata dichiarata inammissibile anche perché introduceva questioni nuove non dedotte in appello. Il secondo motivo è stato respinto perché la rinuncia all'eredità è atto formale soggetto a forma solenne e non è ammessa una revoca tacita mediante comportamenti concludenti; inoltre la documentazione agli atti confermava la rinuncia. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per la presenza di una "doppia conforme" sia perché il preteso "fatto decisivo" non era un fatto storico, ma una qualificazione giuridica delle risultanze istruttorie. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2287 c.c.

    La delibera di esclusione del socio accomandatario è efficace decorsi trenta giorni dalla comunicazione, salvo sospensione giudiziale; l'esclusione comporta anche la cessazione dalla carica di amministratore e legale rappresentante.

  • art. 2258 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'amministrazione congiuntiva e la necessità del consenso di entrambi gli amministratori; la Corte ha ritenuto la censura non pertinente alla ratio decidendi della sentenza d'appello.

  • art. 78 c.p.c.

    Invocato per la nomina di un curatore speciale in presenza di conflitto di interessi; la Corte ha dichiarato la doglianza inammissibile perché nuova e non dedotta in appello.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente dove le questioni e i documenti siano stati introdotti nei gradi di merito; in difetto, la censura è inammissibile.

  • art. 519 c.c.

    La rinuncia all'eredità richiede forma solenne, a pena di nullità.

  • art. 525 c.c.

    La revoca della rinuncia non può essere tacita; è ammessa solo nei limiti e con le forme consentite dall'ordinamento, in presenza delle condizioni previste dalla norma.

  • art. 476 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'accettazione tacita dell'eredità; la Corte ha escluso che i fatti dedotti integrassero una revoca tacita della rinuncia.

  • art. 1350, n. 13, c.c.

    Richiamato in relazione alla forma ad substantiam della rinuncia all'eredità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per le censure di violazione di legge nei primi due motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato per dedurre nullità della sentenza o del procedimento nel primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme e non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    In caso di doppia conforme è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso va depositato nel termine di 40 giorni dalla notificazione del ricorso; decorso il termine, la parte intimata non può depositare controricorso ma solo partecipare all'eventuale discussione orale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nella società in accomandita semplice, l'esclusione del socio accomandatario incide anche sulla carica di amministratore e legale rappresentante; se la delibera di esclusione è efficace, la società può stare in giudizio per il tramite dell'amministratore superstite secondo l'assetto risultante dopo l'esclusione.
  • La censura di legittimità è inammissibile quando non colpisce la reale ratio decidendi della sentenza impugnata o quando introduce per la prima volta in cassazione questioni non dedotte nei gradi di merito, senza specifica indicazione di dove siano state prospettate.
  • La rinuncia all'eredità è atto solenne e formale: non è configurabile una revoca tacita desunta da comportamenti concludenti; eventuali atti successivi incompatibili devono essere scrutinati alla luce della disciplina formale dell'istituto.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o di qualificazioni giuridiche già compiute dal giudice di merito; inoltre, in presenza di doppia conforme, tale censura è normalmente preclusa salvo specifica deduzione della diversità delle basi fattuali delle due decisioni.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriRecesso del socioImpugnazioni
RamiSocietarioSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.