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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06575/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, comma 1, n. 1, legge fall.) aggravata (art. 219). Di Petta deduce: (1) inutilizzabilità delle relazioni di consulenza (PM e curatore) perché depositate oltre il termine di conclusione indagini originario; (2) vizio di valutazione delle testimonianze e mancata prova del ruolo di amministratore di fatto nel periodo successivo; (3) omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e aumento della pena oltre il minimo edittale. Di Stefano deduce: (1) responsabilità estesa a fatti anteriori al periodo contestato; (2) contraddittorietà nella valutazione delle operazioni (vendite sottocosto vs. contratti con Cheope s.r.l.); (3) errata qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta (art. 216) anziché bancarotta semplice (art. 217), in quanto le operazioni sarebbero state poste in essere per salvaguardare la clientela e non per distrarre patrimonio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Per Di Petta: il primo motivo è infondato perché il termine delle indagini decorre dall'iscrizione del nominativo nel registro delle notizie di reato e le relazioni sono state acquisite e discusse in dibattimento senza eccezioni di inutilizzabilità; il secondo motivo è infondato perché la motivazione di merito ha analizzato compiutamente le testimonianze e ha fornito elementi idonei a ritenere l'esercizio di fatto di attività gestoria (criterio della significativa e continua attività gestoria anche in settori specifici); il terzo motivo è inammissibile in cassazione perché la richiesta di attenuanti non è stata adeguatamente sviluppata in sede di gravame e quindi non sottoposta al giudice d'appello. Per Di Stefano: i tre motivi sono infondati in quanto le censure non colgono gli specifici rilievi di merito (in particolare l'operazione ritenuta fonte di distrazione patrimoniale è il contratto di affitto del ramo d'azienda verso Cheope s.r.l.), e la qualificazione sotto l'art. 216 è stata ritenuta corretta in funzione dell'effetto di distogliere liquidità e trasferire passività dalla fallita a Cheope. Conseguentemente i ricorsi sono rigettati e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese (rigetto dei ricorsi e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali).

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione)

    Le operazioni (affitto ramo d'azienda e contratti di servizi) finalizzate a trasferire liquidità e passività dalla fallita ad altra società sono ritenute distrazione patrimoniale riconducibile alla fattispecie di bancarotta fraudolenta; la qualificazione richiede valutazione dell'effetto concreto delle operazioni, non il solo movente dichiarato.

  • art. 219 legge fallimentare (aggravante)

    Applicata come aggravante alla fattispecie di cui all'art. 216 quando ricorrono le condizioni normative previste.

  • art. 217 legge fallimentare (bancarotta semplice)

    Esaminata dalla difesa come possibile alternativa; la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto però che i fatti configgano bancarotta fraudolenta (art. 216) per la finalità e l'effetto di distrazione patrimoniale, escludendo la mera bancarotta semplice.

  • art. 606 cod. proc. pen. e art. 609 cod. proc. pen. (limiti della censura in cassazione)

    art. 606, comma 3; art. 609, comma 2

    Precisano che censure non sottoposte al giudice d'appello o non adeguatamente sviluppate nel gravame non possono essere valutate in cassazione; utile per il rigetto del motivo sulle attenuanti non discusse in appello.

  • Giurisprudenza (decorrenza termine indagini)

    Sez. 6, n. 20064 del 25/03/2014, Rv. 262536

    Il termine di durata delle indagini decorre dall'iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato; pertanto atti compiuti dopo il primo termine in ipotesi di procedimento 'contro ignoti' non producono automaticamente inutilizzabilità se poi viene iscritto il nominativo.

  • Giurisprudenza (amministratore di fatto)

    Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Rv. 285881

    La qualifica di amministratore di fatto non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici; è sufficiente una significativa e continuativa attività gestoria o cogestoria, anche limitata a settori specifici, purché non episodica, per configurare l'inserimento organico nel sistema societario.

Massime di principio

  • La inutilizzabilità di atti per scadenza del termine delle indagini va valutata considerando la data di iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato: atti compiuti dopo la prima iscrizione di nominativo possono essere utilizzabili se la successiva iscrizione non è una 'nuova' iscrizione ma una semplice modifica di qualificazione giuridica.
  • La qualifica di amministratore di fatto si determina sulla base di elementi fattuali di continuità e significatività dell'attività gestoria, anche se svolta in settori limitati: non è necessario esercitare tutti i poteri formali dell'organo amministrativo.
  • La Cassazione controlla che la motivazione di merito sia complessivamente coerente: l'omessa disamina espressa di una singola deduzione non è necessariamente vizio se il rigetto risulta comunque dalla motivazione d'insieme.
  • Questioni non adeguatamente sollevate o sviluppate in sede di appello non possono essere esaminate in cassazione (limiti della censura), pertanto è cruciale articolare e sottoporre al giudice di secondo grado tutte le istanze fondamentali.
  • La distinzione tra bancarotta semplice (art. 217) e fraudolenta per distrazione (art. 216) dipende dall'effetto concreto delle operazioni sul patrimonio della società: è rilevante non solo il movente dichiarato ma se le operazioni hanno determinato trasferimento di liquidità e passività a favore di terzi.
  • In processi fallimentari, gli atti contrattuali (affitto di ramo d'azienda, contratti di servizi) possono essere scrutinati per il loro impatto sulla massa attiva della società fallita e qualificati come operazioni distrattive se risultano finalizzati a svuotare risorse a vantaggio di soggetti collegati.
  • Nella strategia difensiva è essenziale contestare in modo specifico e documentato sia la tempestività e utilizzabilità delle consulenze e prove tecniche sia la valutazione probatoria dei giudici di merito; valutazioni generiche difficilmente superano il controllo di legittimità.

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