Cassazione Penale, Sentenza n. 06575/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, comma 1, n. 1, legge fall.) aggravata (art. 219). Di Petta deduce: (1) inutilizzabilità delle relazioni di consulenza (PM e curatore) perché depositate oltre il termine di conclusione indagini originario; (2) vizio di valutazione delle testimonianze e mancata prova del ruolo di amministratore di fatto nel periodo successivo; (3) omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e aumento della pena oltre il minimo edittale. Di Stefano deduce: (1) responsabilità estesa a fatti anteriori al periodo contestato; (2) contraddittorietà nella valutazione delle operazioni (vendite sottocosto vs. contratti con Cheope s.r.l.); (3) errata qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta (art. 216) anziché bancarotta semplice (art. 217), in quanto le operazioni sarebbero state poste in essere per salvaguardare la clientela e non per distrarre patrimonio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Per Di Petta: il primo motivo è infondato perché il termine delle indagini decorre dall'iscrizione del nominativo nel registro delle notizie di reato e le relazioni sono state acquisite e discusse in dibattimento senza eccezioni di inutilizzabilità; il secondo motivo è infondato perché la motivazione di merito ha analizzato compiutamente le testimonianze e ha fornito elementi idonei a ritenere l'esercizio di fatto di attività gestoria (criterio della significativa e continua attività gestoria anche in settori specifici); il terzo motivo è inammissibile in cassazione perché la richiesta di attenuanti non è stata adeguatamente sviluppata in sede di gravame e quindi non sottoposta al giudice d'appello. Per Di Stefano: i tre motivi sono infondati in quanto le censure non colgono gli specifici rilievi di merito (in particolare l'operazione ritenuta fonte di distrazione patrimoniale è il contratto di affitto del ramo d'azienda verso Cheope s.r.l.), e la qualificazione sotto l'art. 216 è stata ritenuta corretta in funzione dell'effetto di distogliere liquidità e trasferire passività dalla fallita a Cheope. Conseguentemente i ricorsi sono rigettati e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese (rigetto dei ricorsi e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali).
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione)
Le operazioni (affitto ramo d'azienda e contratti di servizi) finalizzate a trasferire liquidità e passività dalla fallita ad altra società sono ritenute distrazione patrimoniale riconducibile alla fattispecie di bancarotta fraudolenta; la qualificazione richiede valutazione dell'effetto concreto delle operazioni, non il solo movente dichiarato.
art. 219 legge fallimentare (aggravante)
Applicata come aggravante alla fattispecie di cui all'art. 216 quando ricorrono le condizioni normative previste.
art. 217 legge fallimentare (bancarotta semplice)
Esaminata dalla difesa come possibile alternativa; la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto però che i fatti configgano bancarotta fraudolenta (art. 216) per la finalità e l'effetto di distrazione patrimoniale, escludendo la mera bancarotta semplice.
art. 606 cod. proc. pen. e art. 609 cod. proc. pen. (limiti della censura in cassazione)
art. 606, comma 3; art. 609, comma 2
Precisano che censure non sottoposte al giudice d'appello o non adeguatamente sviluppate nel gravame non possono essere valutate in cassazione; utile per il rigetto del motivo sulle attenuanti non discusse in appello.
Giurisprudenza (decorrenza termine indagini)
Sez. 6, n. 20064 del 25/03/2014, Rv. 262536
Il termine di durata delle indagini decorre dall'iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato; pertanto atti compiuti dopo il primo termine in ipotesi di procedimento 'contro ignoti' non producono automaticamente inutilizzabilità se poi viene iscritto il nominativo.
Giurisprudenza (amministratore di fatto)
Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Rv. 285881
La qualifica di amministratore di fatto non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici; è sufficiente una significativa e continuativa attività gestoria o cogestoria, anche limitata a settori specifici, purché non episodica, per configurare l'inserimento organico nel sistema societario.
Massime di principio
- La inutilizzabilità di atti per scadenza del termine delle indagini va valutata considerando la data di iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato: atti compiuti dopo la prima iscrizione di nominativo possono essere utilizzabili se la successiva iscrizione non è una 'nuova' iscrizione ma una semplice modifica di qualificazione giuridica.
- La qualifica di amministratore di fatto si determina sulla base di elementi fattuali di continuità e significatività dell'attività gestoria, anche se svolta in settori limitati: non è necessario esercitare tutti i poteri formali dell'organo amministrativo.
- La Cassazione controlla che la motivazione di merito sia complessivamente coerente: l'omessa disamina espressa di una singola deduzione non è necessariamente vizio se il rigetto risulta comunque dalla motivazione d'insieme.
- Questioni non adeguatamente sollevate o sviluppate in sede di appello non possono essere esaminate in cassazione (limiti della censura), pertanto è cruciale articolare e sottoporre al giudice di secondo grado tutte le istanze fondamentali.
- La distinzione tra bancarotta semplice (art. 217) e fraudolenta per distrazione (art. 216) dipende dall'effetto concreto delle operazioni sul patrimonio della società: è rilevante non solo il movente dichiarato ma se le operazioni hanno determinato trasferimento di liquidità e passività a favore di terzi.
- In processi fallimentari, gli atti contrattuali (affitto di ramo d'azienda, contratti di servizi) possono essere scrutinati per il loro impatto sulla massa attiva della società fallita e qualificati come operazioni distrattive se risultano finalizzati a svuotare risorse a vantaggio di soggetti collegati.
- Nella strategia difensiva è essenziale contestare in modo specifico e documentato sia la tempestività e utilizzabilità delle consulenze e prove tecniche sia la valutazione probatoria dei giudici di merito; valutazioni generiche difficilmente superano il controllo di legittimità.
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