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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01621/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte d'appello che, in sede esecutiva, aveva negato l'attenuante della lieve entità del fatto in relazione a una rapina. Nel solo motivo dedotto ha lamentato una violazione di legge e una manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il diniego dell'attenuante non fosse giustificato e che fosse decisiva la circostanza che il fatto avesse causato un danno patrimoniale di soli 20 euro. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudice dell'esecuzione aveva correttamente valorizzato la non estemporaneità della condotta e che il danno patrimoniale di lieve entità, pur rilevante ai fini dell'art. 62, n. 4, c.p., non esaurisce il più ampio giudizio sulla lieve entità del fatto alla luce dei criteri indicati dalla Corte costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, c.p.

    Il danno patrimoniale di lieve entità può rilevare come circostanza attenuante comune, ma non basta da solo a integrare la valutazione complessiva della lieve entità del fatto richiesta per il diniego o il riconoscimento dell'attenuante in esame.

  • Corte Cost. n. 86 del 16/04/2024

    gli indici dell'attenuante di lieve entità del fatto - estemporaneità della condotta, scarsità dell'offesa personale alla vittima, esiguità del valore sottratto, assenza di profili organizzativi

    La lieve entità del fatto va valutata complessivamente sulla base di più indici, tra cui estemporaneità della condotta, scarsa offensività personale, esiguità del valore sottratto e assenza di profili organizzativi; non è sufficiente il solo dato del modesto danno patrimoniale.

Massime di principio

  • Ai fini della valutazione della lieve entità del fatto, il giudice deve considerare un insieme di indici fattuali e non un solo parametro economico o patrimoniale.
  • Il modesto valore del bene sottratto o del danno arrecato, pur rilevante, non è di per sé decisivo se il quadro complessivo della condotta mostra non estemporaneità o altri elementi incompatibili con la particolare tenuità.
  • In sede di legittimità, una censura di violazione di legge o di manifesta illogicità è inammissibile quando si risolva in una mera rivalutazione del merito e non evidenzi effettivi vizi emergenti dal testo del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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