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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37259/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per indebita percezione del beneficio economico previsto dal d.l. n. 4/2019. Deduce, con un primo motivo, la violazione di legge per non avere la Corte territoriale riconosciuto l'abolitio criminis della norma incriminatrice di cui all'art. 7 del d.l. n. 4/2019. Con un secondo motivo lamenta la violazione della medesima disposizione, assumendo che non fosse stata adeguatamente considerata la presenza di altri familiari nel nucleo familiare ai fini della verifica dei requisiti economici per la percezione del beneficio. La Corte osserva che la motivazione sul primo motivo non si confronta con il quadro normativo sopravvenuto e con la giurisprudenza consolidata, mentre il secondo motivo ripropone in modo generico doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato i redditi di altri componenti del nucleo familiare per escludere il possesso dei requisiti economici.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene manifestamente infondato il motivo sull'abolitio criminis, poiché l'art. 7 del d.l. n. 4/2019, pur abrogato con effetto dal 1 gennaio 2024, continua ad applicarsi ai fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 in forza della disciplina transitoria introdotta dal d.l. n. 48/2023 e confermata dal legislatore con riferimento al nuovo assegno di inclusione. Dichiara inoltre inammissibile il secondo motivo perché meramente reiterativo di censure già dedotte in appello e prive di specificità, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità. Conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 4/2019

    Norma incriminatrice relativa all'indebito conseguimento del beneficio economico; pur abrogata dal legislatore con effetto dal 1 gennaio 2024, resta applicabile ai fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 per espressa previsione transitoria.

  • art. 1 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    Beneficio economico al quale continuano ad applicarsi le disposizioni penali dell'art. 7 per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.

  • art. 3 d.l. 4/2019

    Disposizione richiamata per la verifica dei requisiti economici del nucleo familiare ai fini dell'accesso al beneficio; nel caso concreto i redditi dei familiari facevano superare i limiti previsti.

  • d.l. 4 maggio 2023, n. 48

    al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4... continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7... vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023

    Intervento normativo che ha previsto la continuità applicativa della disciplina penale previgente per i fatti anteriori al 1 gennaio 2024.

  • l. 3 luglio 2023, n. 85

    Legge di conversione del d.l. n. 48/2023, richiamata per la conferma della disciplina transitoria.

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di impugnazione devono essere specifici e indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per verificare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • L'abolizione formale di una norma incriminatrice non comporta automaticamente la non punibilità dei fatti precedenti quando il legislatore abbia previsto una disciplina transitoria che mantenga l'applicazione della norma ai fatti commessi entro un determinato termine.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo che si limita a reiterare censure già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, difetta di specificità ed è inammissibile.
  • La critica di legittimità deve essere argomentata e specifica: occorre indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono il dissenso rispetto alla decisione impugnata.
  • In presenza di doppia conforme affermazione di responsabilità, la riproposizione pedissequa delle doglianze di merito non assolve alla funzione dell'impugnazione e conduce all'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese e il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSottrazione fraudolenta al pagamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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