Sentenza del 05/08/2015 n. 16421 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’A.P.I. ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva confermato la cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS. Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per carenza di motivazione e per riferimenti a soggetti e fatti diversi da quelli della controversia. Il secondo contestava il riconoscimento di un’autonoma soggettività giuridica e tributaria della struttura periferica, sostenendo che essa fosse soltanto un’articolazione della sede nazionale e lamentando l’omessa valutazione di vari elementi, tra cui l’assenza di uno statuto e di un atto costitutivo autonomi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per l’inidonea formulazione del quesito di diritto e comunque ritenuto infondato; l’errore nella denominazione della sede dell’associazione è stato qualificato come mero errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e seguenti c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: lo statuto nazionale attribuiva espressamente alle strutture periferiche piena autonomia amministrativa, contabile, finanziaria e fiscale, rendendole soggetti autonomi. Inoltre, non erano state specificamente contestate le violazioni poste a fondamento della cancellazione, in particolare la mancata tenuta della contabilità ordinaria e regolare. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.500 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
Sono richiamati come fondamento dei motivi di ricorso relativi, rispettivamente, alla nullità della sentenza per vizi processuali e al vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.
Consentono di correggere gli errori materiali contenuti nella sentenza; l’errata indicazione della sede dell’associazione è stata considerata un errore materiale e non una causa di nullità.
Art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte lo ha utilizzato per integrare la motivazione della sentenza impugnata, senza tuttavia modificare l’esito del giudizio.
Statuto nazionale A.P.I., artt. 13 e 15
I comitati regionali, provinciali e zonali hanno piena e totale autonomia amministrativa e contabile; rispondono in proprio degli atti e delle obbligazioni assunte.
Le clausole statutarie che attribuiscono alle strutture periferiche autonomia amministrativa, contabile, finanziaria e fiscale possono fondare il riconoscimento di una soggettività autonoma anche ai fini tributari.
Disciplina dell’anagrafe ONLUS
La regolare tenuta della contabilità e delle scritture contabili costituisce un presupposto essenziale per l’iscrizione e il mantenimento nell’anagrafe ONLUS, poiché consente di verificare l’impiego degli utili, il perseguimento delle finalità statutarie, i destinatari delle attività e la democraticità della gestione.
Massime di principio
- Quando lo statuto attribuisce a una sede periferica piena autonomia amministrativa, contabile, finanziaria e fiscale, tale sede può essere considerata un soggetto autonomo rispetto all’organizzazione nazionale, con proprie responsabilità anche tributarie.
- La mancata tenuta delle scritture contabili può giustificare la cancellazione da un registro o anagrafe agevolativa, perché impedisce all’amministrazione di verificare il rispetto delle finalità istituzionali e dei requisiti richiesti.
- In cassazione, i quesiti di diritto e le censure sulla motivazione devono riferirsi in modo concreto alla controversia; quesiti astratti o generici possono essere dichiarati inammissibili.
- Un errore materiale nell’indicazione del nome o della sede di una parte non determina necessariamente la nullità della sentenza, se l’identificazione delle parti e della controversia resta comunque possibile.
- Per contestare validamente la cancellazione da un registro fiscale o agevolativo occorre censurare specificamente tutte le violazioni poste a fondamento del provvedimento; la mancata contestazione di uno dei presupposti decisivi può rendere sufficiente tale ragione per confermare la cancellazione.
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