Cassazione Civile, Ordinanza n. 30536/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Comune aveva agito per ottenere dai Ministeri il pagamento di una somma corrispondente ai minori introiti ICI derivanti dal passaggio, per immobili di categoria D, alla rendita catastale autodeterminata provvisoriamente, sostenendo che, ai sensi dell'art. 64 l. n. 388/2000 e del d.m. n. 197/2002, il contributo statale compensativo dovesse essere calcolato considerando, per ciascun anno, l'intero minor gettito complessivo, comprensivo anche delle perdite maturate negli anni precedenti e già non compensate da attribuzioni definitive. I Ministeri avevano invece sostenuto che, per verificare il superamento delle soglie di rilevanza del minor gettito, dovessero essere considerate solo le nuove perdite dell'anno di riferimento, escludendo quelle già consolidate nei trasferimenti erariali degli anni precedenti. Il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 64 l. n. 388/2000 e degli artt. 2 e 3 d.m. n. 197/2002, chiedendo l'affermazione del principio secondo cui solo i nuovi minori introiti dell'anno, e non quelli già consolidati negli anni precedenti, rilevano ai fini del superamento delle soglie e del conseguente aumento del trasferimento erariale. Il Comune eccepiva preliminarmente l'inammissibilità per tardività del ricorso, sostenendo che il termine lungo decorresse dalla trasmissione telematica della sentenza al sistema informatico e non dalla pubblicazione.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità per tardività, affermando che, ai fini dell'art. 327 c.p.c., il termine lungo decorre dalla pubblicazione della sentenza e non dalla sola trasmissione telematica al cancelliere. Nel merito ha accolto il ricorso dei Ministeri: ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui, per il calcolo del contributo statale compensativo ex art. 64 l. n. 388/2000, non possono essere computati i minori gettiti ICI già oggetto di trasferimenti compensativi consolidati negli anni precedenti, poiché altrimenti il sistema delle soglie verrebbe svuotato. Ha però precisato che, negli anni successivi, il minor gettito complessivo dell'anno deve comunque essere determinato anno per anno, escludendo solo la quota già consolidata, ma includendo eventuali ulteriori perdite non ancora compensate, anche se riferibili ad autodichiarazioni presentate in anni precedenti. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione.
Norme richiamate
Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza, non dalla sola trasmissione telematica del provvedimento alla cancelleria o al sistema consolle del magistrato.
La pubblicazione è attività della cancelleria e coincide con il momento in cui la sentenza diviene ostensibile agli interessati.
Il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 64 l. 23 dicembre 2000, n. 388
I trasferimenti erariali compensativi per i minori introiti ICI dei comuni sono subordinati a soglie quantitative e percentuali; il sistema va letto in modo da non vanificare il meccanismo delle soglie e del consolidamento dei trasferimenti già acquisiti.
art. 17, comma 3, l. 23 agosto 1988, n. 400
La norma legittima il rinvio al regolamento per la determinazione di criteri e modalità di applicazione della disciplina primaria.
art. 101, comma 2, Cost.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge; prassi e circolari amministrative non possono vincolare l'interpretazione giurisdizionale.
La prassi amministrativa non è fonte del diritto e non può modificare o abrogare la normativa primaria.
d.m. 1 luglio 2002, n. 197, art. 2
Il contributo statale si calcola sulla perdita di gettito dell'anno di riferimento, è attribuito nell'anno successivo e si consolida nei trasferimenti erariali; ai fini della dichiarazione comunale va indicato l'importo complessivo del minor gettito.
d.m. 1 luglio 2002, n. 197, art. 3
La disposizione è richiamata come conferma del meccanismo di consolidamento e della disciplina della riduzione dei trasferimenti quando sopraggiunga la rendita catastale definitiva.
Regola la procedura di autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D.
l. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 53
È richiamato come precedente sistema compensatorio una tantum, distinto dal successivo regime differenziale introdotto dall'art. 64.
Massime di principio
- Nei sistemi di compensazione dei minori introiti tributari subordinati a soglie di rilevanza, il computo deve evitare che perdite già stabilmente compensate vengano nuovamente considerate ai fini del superamento delle soglie negli anni successivi, altrimenti la franchigia normativa risulterebbe svuotata.
- Quando una norma primaria demanda a un regolamento la determinazione di criteri e modalità applicative, il regolamento è legittimo se si muove entro la cornice della legge e ne specifica i meccanismi operativi senza introdurre un contrasto reale con la disciplina primaria.
- La nozione di 'minor gettito complessivo' va riferita, per ciascun anno, al deficit effettivamente non ancora consolidato: occorre sottrarre la parte già coperta da trasferimenti consolidati, ma considerare ogni ulteriore perdita annuale ancora non compensata.
- La prassi amministrativa e le circolari non hanno valore di fonte normativa vincolante per il giudice e non possono prevalere sul dato legislativo e regolamentare, potendo al più rilevare come elemento fattuale o per altri profili, quali l'affidamento o la buona fede.
- Ai fini del termine lungo di impugnazione, la pubblicazione della sentenza coincide con il momento in cui il provvedimento diviene legalmente ostensibile, non con la sola redazione o trasmissione telematica interna alla cancelleria.
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